7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/68
Ricorso proposto il 1o aprile 2015 — Brinkmann (Steel Trading) e a./Commissione e BCE
(Causa T-161/15)
(2015/C 294/83)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Brinkmann (Steel Trading) Ltd (Londra, Regno Unito); Dalmar investments Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche); Darlows Consultants Ltd (Nassau, Bahamas); Forestborne Ltd (Tortola); International Corporate Management Company SA (Lussemburgo, Lusemburgo); Kraxis Investments Ltd (Nicosia, Cipro); Magnamox Management Ltd (Nicosia); Megamatic Technologies Ltd (Nicosia); Windward Yachting Ltd (Sliema, Malta); Chupit Ltd (Nicosia); Coburg Investments (Overseas) Ltd (Nicosia); First Trade International Ltd (Tortola); Fitinvest Ltd (Limassol, Cipro); Halman Consultants (Overseas) Ltd (Tortola); Limtan Investments Ltd (Lanarca, Cipro); Minnesota Trading Ltd (Nicosia); Protoconsult Ltd (Nicosia); Transcoal Trading Ltd (Nicosia); and Veft Management Ltd (Nicosia) (rappresentante: R. Nowinski, Barrister)
Convenute: Commissione europea e Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
ordinare all’Unione europea di risarcire il danno da essi sofferto in seguito all’adozione e all’applicazione del Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, per gli importi contenuti nel ricorso ovvero per gli importi che il Tribunale riterrà dovuti ai ricorrenti;
—
condannare l’Unione europea alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 18 TFUE e 21, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, in quanto la Commissione e la BCE hanno agito illegittimamente, discriminando Cipro e di conseguenza i depositanti nelle banche cipriote.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione e la BCE hanno agito illegittimamente, avendo violato i diritti di proprietà dei depositanti come garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE, in quanto la Commissione e la BCE hanno agito illegittimamente violando il principio di proporzionalità, avendo essi redatto il Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, da essi negoziato con l’autorità del Meccanismo europeo di stabilità.
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