1.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 178/22
Ricorso proposto il 2 aprile 2015 — Delta Group agroalimentare/Commissione
(Causa T-163/15)
(2015/C 178/22)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italia) (rappresentante: V. Migliorini, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Dichiarare nulla e non avvenuta e comunque annullare la lettera Ref. Ares (2015) 528512, del 09.02.2015, della Commissione Europea — Direttore Generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale Jerzy Plewa, indirizzata al Sig. Scabin, legale rappresentante della ricorrente, ricevuta in pari data, che rigetta l’istanza della ricorrente di misura ex artt. 219, primo paragrafo, o 221 Reg. (UE) n. 1308/2013, ed in particolare di fissazione di restituzioni all’esportazione ex art. 196 Reg. (UE) n. 1308/2013, nel settore della carne di pollame datata 13.01.2015.
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Condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell’art. 219, primo paragrafo, e dell’art. 221 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune di mercati nei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671).
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Si fa valere a questo riguardo che l’affermazione della Commissione secondo cui le statistiche del commercio per i primi 11 mesi del 2014 mostrano un aumento del 5 % delle esportazioni rispetto allo stesso periodo del 2013 è smentita dalla tabella di destra contenuta a pag. 19 dello stesso rapporto sulla situazione del mercato della carne di pollame del Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli del 22 gennaio 2015 citato dalla Commissione, da cui risulta che nei primi 11 mesi del 2013 le esportazioni di carne di pollame dell’Unione ammontavano ad 1 93 6 0 00 000 euro mentre nei primi 11 mesi del 2014 hanno raggiunto solo 1 88 6 8 38 000 euro, registrando quindi un - 2,5 % e non un + 5 %, e che la Commissione ha erroneamente valutato anche i prezzi, definiti «stabili», mentre essi presentano una grave flessione del - 8 % ca., che si evince a pag. 9 del rapporto, compiendo quindi un errore manifesto di valutazione e violando l’art. 219, primo paragrafo, e l’art. 221 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali ed in particolare dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011.
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Si fa valere a questo riguardo che la decisione della Commissione di rigettare la richiesta di misura ex art. 221 Reg. (UE) n. 1308/2013 è stata assunta senza previo parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e quindi in violazione delle forme sostanziali previste dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011, applicabile a seguito del rinvio operato dall’art. 229 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, a sua volta richiamato dall’art. 221 del medesimo Regolamento.
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