13.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 228/17
Ricorso proposto il 31 marzo 2015 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Parlamento
(Causa T-164/15)
(2015/C 228/21)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: I. Ampazis e M. Sfyri, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Parlamento europeo, notificata alle ricorrenti con lettera del 13 febbraio 2015, D (2015) 7680, con la quale l’offerta delle ricorrenti è stata classificata al terzo posto per uno degli otto lotto separati e, in particolare, per il lotto n. 3, nella gara d’appalto mediante procedura aperta 2014/S 066- 111912, denominata «PE/ITEC ITS14 — External provision of IT services»,
—
condannare il Parlamento a risarcire il danno subito dalle ricorrenti per aver perso l’opportunità di classificarsi al primo posto per il lotto n. 3 del contratto-quadro ITS14, danno che viene da esse valutato ex aequo et bono a un milione e cinquecentomila euro (EUR 1 5 00 000,00) unitamente agli interessi a decorrere dalla pronuncia della sentenza o a qualsiasi altro importo fissato dal Tribunale, e
—
condannare il Parlamento all’integralità delle spese sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata deve essere annullata ai sensi dell’articolo 263 TFUE in quanto il Parlamento ha violato:
1.
il suo obbligo di motivazione, poiché esso ha fornito una motivazione insufficiente per quanto riguarda la valutazione dell’offerta tecnica con la quale le ricorrenti hanno partecipato alla gara d’appalto controversa e non ha fornito loro dati sulle offerte economiche dei consorzi vincitori,
2.
i termini dei documenti contrattuali (il capitolato d’oneri e le istruzioni supplementari), dallo stesso predisposti, in quanto nella valutazione delle offerte economiche dei partecipanti esso ha applicato un metodo di calcolo diverso da quello definito in suddetti documenti, e
3.
i termini dei documenti contrattuali e il diritto dell’Unione, in quanto esso ha evitato di identificare e di esaminare la questione delle offerte anormalmente basse che sono state presentate.
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