27.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 245/29
Ricorso proposto il 1o aprile 2015 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-168/15)
(2015/C 245/35)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e Α. Ε. Vasilopoulou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 26 gennaio 2015, «sulla riduzione dei pagamenti intermedi in relazione al programma di sviluppo rurale della Grecia per il periodo di programmazione 2007-2013 e alle spese per i periodi compresi tra il 1o gennaio 2014 ed il 31 marzo 2014 e tra il 1o aprile 2014 ed il 30 giugno 2014, CCI 2007 GR 06 RPO 001», per importi di rispettivamente EUR 2 75 118,75 ed EUR 2 9 40 050 notificata con il n. C(2015) 252 final.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è stata adottata sulla base di una erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 (1), di una violazione della competenza ratione temporis della Commissione e delle forme sostanziali della procedura istituita da tale disposizione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione è stata adottata sulla base di una erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 41, paragrafo 1,del regolamento n. 1306/2013 (2).
3.
Terzo motivo, vertente sulla erronea interpretazione ed applicazione, da parte della Commissione, degli articoli 26, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 (3), 27, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento, 36, paragrafo 5, del regolamento n. 1306/2013 e 41, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nonché sulla violazione del principio del ne bis in idem, del principio del legittimo affidamento e dei diritti al contraddittorio e alla difesa della Repubblica ellenica.
4.
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione della Commissione è stata adotta sulla base di una erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1290/2005 e 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1306/2013 e di una violazione del principio di proporzionalità.
5.
Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è stata adottata sulla base di una erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1290/2005 e 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1306/2013, e di una violazione della nozione di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.
(1) Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 , recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347, pag. 549).
(3) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
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