6.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/22
Ricorso proposto il 10 aprile 2015 — Golparvar/Consiglio
(Causa T-176/15)
(2015/C 221/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Gholam Hossein Golparvar (Tehran, Iran) (rappresentanti: M. Taher, Solicitor, T. de la Mare e R. Blakeley, Barristers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione 2015/236/PESC del Consiglio del 12 febbraio 2015 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui riguarda il ricorrente,
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio del 12 febbraio 2015 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui riguarda il ricorrente,
—
ordinare al Consiglio di pagare al ricorrente l’importo di EUR 50 000 a titolo di risarcimento danni, e
—
ordinare al Consiglio di rimborsare al ricorrente i costi del ricorso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.
—
Tenuto conto del suo completo pensionamento (circostanza incontestata) il ricorrente non soddisfa alcuno dei criteri previsti per l’inserimento nell’elenco, e le motivazioni addotte dal Consiglio (che non contesta che egli sia pensionato) sono di fatto errate, con la conseguenza che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione allorché ha reinserito il ricorrente nell’elenco.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti procedurali e della difesa del ricorrente.
—
Il Consiglio ha violato i diritti procedurali del ricorrente e i suoi diritti della difesa allorché non ha tenuto conto delle osservazioni e delle prove offerte dal ricorrente che attestano chiaramente il suo completo pensionamento.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE.
—
Il Consiglio ha voluto reinserire il ricorrente nell’elenco sostanzialmente sulla base della stessa metodologia giuridica e delle stesse prove utilizzate per il primo inserimento nell’elenco, azione poi annullata dal Tribunale.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata.
—
Il reinserimento del ricorrente nell’elenco integra uno sviamento di procedura e viola i principi dell’autorità di cosa giudicata e/o della certezza del diritto e/o della definitività giuridica.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione, inter alia, del principio dell’efficacia e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
—
Il reinserimento del ricorrente nell’elenco viola il principio dell’efficacia, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, i suoi diritti ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) e/o degli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
6.
Sesto motivo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione.
—
Il reinserimento del ricorrente nell’elenco costituisce uno sviamento di potere e/o viola il suo diritto ad una buona amministrazione, come tutelati dall’articolo 41 della Carta.
7.
Settimo motivo, vertente su una violazione dei diritti del ricorrente di cui agli articoli 7 e 17 della Carta e/o all’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla stessa e/o del principio di proporzionalità.
—
Il reinserimento del ricorrente nell’elenco viola i sui diritti fondamentali al rispetto della reputazione e al pacifico godimento dei beni di proprietà nonché il principio di proporzionalità.
8.
Ottavo motivo, vertente sull’illegittimità del reinserimento del ricorrente nell’elenco.
—
Il reinserimento del ricorrente nell’elenco è comunque basato sul presupposto della legittimità delle misure restrittive inflitte alla Islamic Republic of Iran Shipping lines, ma tali misure sono illegittime (per le ragioni esposte da quest’ultima, cui si rinvia) e pertanto le misure assunte contro il ricorrente debbono essere annullate.
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