27.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 245/30
Ricorso proposto il 14 aprile 2015 — Icap e a./Commissione
(Causa T-180/15)
(2015/C 245/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Icap plc (Londra, Regno Unito), Icap Management Services Ldt (Londra) e Icap New Zealand Ltd (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentanti: C. Riis Madsen e S. Frank, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione del 4 febbraio 2015, caso AT.39861 — Yen Interest Rate Derivatives — C(2015) 432 final;
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in subordine, annullare o ridurre il livello dell’ammenda inflitta;
—
in ogni caso, condannare la convenuta a sopportare le spese legali e le altre spese delle ricorrenti connesse alla presente causa;
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adottare ogni altra misura che il Tribunale ritenga opportuna.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nei quali la Commissione sarebbe incorsa nel ritenere che le banche abbiano posto in essere condotte che «per l’oggetto» sono restrittive della concorrenza e/o la falsano.
2.
Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto della convenuta nel concludere che l’asserita collaborazione delle ricorrenti alla condotta delle banche costituiva una violazione della disciplina della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
—
Secondo le ricorrenti, l’articolo 101 TFUE non si applica alla condotta di un complice che non prende parte a un accordo che restringe o falsa la concorrenza. Il criterio applicato dalla Commissione era, in ogni caso, errato ed esteso a uno spettro di condotte troppo ampio e privo di un legame sufficientemente stretto con la condotta illecita. La condotta delle ricorrenti esula dal criterio adottato dalla convenuta. In particolare, le ricorrenti sostengono che la constatazione secondo la quale esse collaboravano allo scambio di informazioni tra le banche è priva di ogni fondamento in fatto, e che la convenuta non adduce un solo esempio del fatto che le ricorrenti abbiano collaborato a tali scambi. Secondo le ricorrenti, lo stesso vale per la ricerca dell’allineamento delle loro operazioni. Riguardo alla manipolazione delle comunicazioni del tasso LIBOR per lo yen, la Commissione avrebbe ammesso che solo una delle banche era a conoscenza del coinvolgimento dell’ICAP. In tal caso, secondo le ricorrenti, l’ICAP non avrebbe svolto un ruolo di collaboratore per quanto riguarda la condotta delle banche. Inoltre, con riferimento a tali violazioni, la condotta illecita aveva avuto inizio ben prima che l’ICAP cominciasse l’asserita collaborazione.
3.
Terzo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto della Commissione nello stabilire la durata dell’asserito coinvolgimento delle ricorrenti nelle violazioni.
—
Le ricorrenti sostengono che le banche partecipavano alla negoziazione dei derivati sui tassi di interesse dello yen, e quindi conoscevano le reciproche posizioni negoziali e i reciproci interessi. Di conseguenza, la prova addotta dalla Commissione a sostegno dell’argomento secondo il quale l’ICAP era a conoscenza della violazione bilaterale sarebbe contraddittoria, inesatta e fuorviante. Inoltre, secondo le ricorrenti, la tesi della Commissione presuppone la conoscenza e la condotta da parte delle ricorrenti fino alla fine della violazione bilaterale delle banche, senza fornire alcuna prova del fatto che le ricorrenti fossero state costantemente a conoscenza delle violazioni delle banche.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio della presunzione d’innocenza e del principio di buona amministrazione.
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Secondo le ricorrenti, la Commissione ha condotto un procedimento di conciliazione ibrido, nel quale la decisione transattiva adottata nel dicembre 2013 dichiarava il coinvolgimento dell’ICAP, descrivendo ampiamente il suo ruolo di collaboratore. Da tale momento, la Commissione non poteva più sostenere di non essere parziale nel trattare il caso dell’ICAP.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, sulla violazione del principio della parità di trattamento, sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione del principiò della certezza del diritto.
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Le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto, infliggendo ammende eccedenti mere ammende simboliche. In tal modo si sarebbe altresì discostata dalla propria prassi decisionale. Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione ha violato gli orientamenti per il calcolo delle ammende, rifiutando di utilizzare il fatturato delle ricorrenti come base per l’ammenda, omettendo di specificare adeguatamente il metodo di calcolo dell’ammenda e di giustificare il fatto di essersi discostata dalla propria prassi decisionale anteriore. Inoltre, ad avviso delle ricorrenti la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, avendo riservato alle ricorrenti un trattamento diverso rispetto a un altro broker accusato di collaborazione in circostanze simili e nell’ambito della stessa violazione. La Commissione avrebbe inoltre trattato le ricorrenti come le banche che hanno commesso la violazione, nonostante le ricorrenti siano state accusate soltanto di collaborazione. Le ricorrenti sostengono che, in conseguenza di ciò, le ammende inflitte sono complessivamente sproporzionate e la Commissione ha quindi violato il principio di proporzionalità.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio del «ne bis in idem».
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