10.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 262/28
Ricorso proposto il 13 aprile 2015 — Sopra Steria Group/Parlamento
(Causa T-181/15)
(2015/C 262/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, Francia) (rappresentanti: A. Verlinden, R. Martens e J. Joossen, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Parlamento europeo di data ignota di indire la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per NPE-15.8;
—
annullare ogni decisione che il Parlamento europeo possa aver preso in relazione al successivo corso di tale procedura negoziata senza pubblicazione di bando NPE-15.8;
—
dichiarare la nullità del/i contratto/i eventualmente concluso/i in base alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per NPE-15.8, e;
—
condannare il Parlamento europeo alle spese del procedimento, incluse le spese legali sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, vertente sulla violazione degli articoli 102, 103 e 104, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell’articolo 134, paragrafo 1, lettera c) delle modalità di applicazione, che determina l’invalidità della decisione di data ignota, di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Secondo la ricorrente, il Parlamento europeo ha erroneamente e illegittimamente usato la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mentre avrebbe dovuto dichiarare che tale procedura era una procedura eccezionale il cui uso doveva essere giuridicamente giustificato (considerato, altresì, l’obbligo del Parlamento europeo di garantire che tutte le procedure d’aggiudicazione di appalti pubblici si svolgano assicurando la più ampia concorrenza, ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento finanziario). Una siffatta giustificazione, secondo la ricorrente, non è stata fornita dal Parlamento europeo, né sussistevano motivi di estrema urgenza causati da eventi imprevedibili non attribuibili al Parlamento europeo (come richiesto per l’applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, lettera c) delle modalità di applicazione).
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