8.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/30
Ricorso proposto il 15 aprile 2015 — TMG Landelijke Media e Willems/Commissione
(Causa T-189/15)
(2015/C 190/34)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrenti: TMG Landelijke Media BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Menzo Willems (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti R. Le Poole e L. Broers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 17 febbraio 2015;
—
condannare la Commissione alle spese del presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti impugnano la decisione con cui la Commissione ha respinto la domanda di accesso alla corrispondenza tra i Paesi Bassi e la Commissione relativa all’avviso di rettifica europeo emesso nei confronti dei Paesi Bassi nel gennaio 2014.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 (1). I ricorrenti sostengono che la Commissione, illegittimamente, non ha reso accessibili determinati documenti asserendo che la loro divulgazione avrebbe pregiudicato la tutela del pubblico interesse in relazione alla politica finanziaria, monetaria ed economica dell’Unione.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. I ricorrenti sostengono che la Commissione non ha apportato elementi sufficienti per accertare che il processo decisionale sarebbe stato seriamente pregiudicato, e che essa, illegittimamente, non ha esaminato l’interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti in questione.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 in relazione alla tutela dell’anonimato del personale senza compiti dirigenziali. I ricorrenti sostengono che ciò ha reso loro impossibile determinare a quale livello la corrispondenza fosse stata scambiata e se si trattasse effettivamente di siffatto personale.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001. I ricorrenti fanno valere che la Commissione ha illegittimamente accolto la domanda dei Paesi Bassi di non divulgare determinati documenti, provenienti dai Paesi Bassi, in base ai motivi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1049/2001. A tale proposito i ricorrenti fanno riferimento agli argomenti dedotti nell’ambito del secondo e del terzo motivo.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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