6.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/24
Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — Intercon Sp. z o.o./Commissione europea
(Causa T-206/15)
(2015/C 221/33)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: avv. B. Eger)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
constatare che i fondi che la Commissione europea ha versato alla ricorrente a titolo della sua partecipazione al progetto della convenzione VPH2-224635 costituiscono spese finanziabili ai sensi dell’articolo II.14 delle condizioni generali della convenzione e, di conseguenza, che la ricorrente non è tenuta a rimborsarli,
—
condannare la Commissione europea alle spese,
—
sospendere l’esecuzione della decisione controversa.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo relativo alla violazione del principio di lealtà reciproca delle parti di un accordo e del principio dell’affidamento dell’imprenditore nei confronti della Commissione.
—
La Commissione non ha preso in considerazione nessuna delle osservazioni o dei documenti prodotti dalla beneficiaria nella sua lettera datata 14 agosto 2014. A questo riguardo, la Commissione ha invocato l’articolo 22.II.5 dell’allegato II alla convenzione, il quale legittima la Commissione ad omettere le dichiarazioni e le prove tardive. Tuttavia, un tale comportamento non era giustificato poiché è la stessa Commissione che ha chiesto alla beneficiaria di fornire nuove osservazioni. In un tale contesto, la completa omissione delle nuove osservazioni e prove costituisce una palese violazione del principio della lealtà reciproca delle parti di un accordo e del principio dell’affidamento dell’imprenditore nei confronti della Commissione.
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