27.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 245/32
Ricorso proposto il 24 aprile 2015 — National Iranian Tanker Company/Consiglio
(Causa T-207/15)
(2015/C 245/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: T. de la Mare, QC, M. Lester e J. Pobjoy, Barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley e C. Murphy, Solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione 2015/236/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 18) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente;
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in subordine, dichiarare che l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010 (come modificata) (in prosieguo: «la decisione») e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 (come modificato) (in prosieguo: «il regolamento»), non si applicano alla ricorrente in quanto affetti da illegittimità;
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condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla circostanza che il Consiglio, reinserendo negli elenchi la ricorrente sulla base delle medesime allegazioni di fatto che sono state respinte dal Tribunale nella causa T-565/12, Nitc c. Consiglio (3 luglio 2014) (in prosieguo: «la sentenza NITC»), ha agito in violazione dei principi dell’intangibilità del giudicato, della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della forza di giudicato, e ha violato il diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Consiglio non ha soddisfatto il criterio pertinente d’inserimento negli elenchi, segnatamente quello secondo cui la ricorrente fornisce sostegno finanziario o logistico al Governo dell’Iran. L’allegazione vertente sul sostegno finanziario è stata respinta dal Tribunale nella sentenza NITC. La ricorrente non fornisce alcun vantaggio finanziario al governo dell’Iran, e il governo dell’Iran non trae alcun vantaggio finanziario dalla ricorrente, tramite i suoi azionisti o in qualsiasi altro modo. Come dichiarato nella sentenza NITC, il sostegno finanziario indiretto non è sufficiente a soddisfare tale criterio. L’allegazione vertente sul sostegno logistico non è che una riqualificazione di allegazioni già dedotte nella causa NITC. In ogni caso, non sussiste il nesso di causalità richiesto tra le attività della ricorrente e la proliferazione nucleare e, anche se la ricorrente fornisse un sostegno, si tratterebbe, al più, di un sostegno logistico indiretto.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dei diritti della difesa della ricorrente, e del diritto a una buona amministrazione e a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha a) informato la ricorrente dei motivi effettivi del suo reinserimento negli elenchi o fornito gli elementi di prova valutati a suo carico; e/o b) consentito alla ricorrente di poter far valere il suo punto di vista in merito a tali motivi effettivi e/o agli elementi valutati a suo carico prima del suo reinserimento negli elenchi.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato, in modo ingiustificato e sproporzionato, i diritti fondamentali della ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della sua proprietà, impresa e reputazione. L’impatto dei provvedimenti impugnati nei confronti della ricorrente è considerevole, sia per quanto riguarda le sue attività, sia per quanto concerne la sua reputazione e il suo avviamento a livello mondiale. L’inserimento della ricorrente negli elenchi potrebbe anche avere effetti devastanti sui beneficiari dei fondi pensione degli azionisti della ricorrente, che sono tutti cittadini iraniani innocenti, la maggior parte di cui in pensione. Il Consiglio non ha dimostrato che il congelamento dei beni e delle risorse economiche della ricorrente sia collegato a un obiettivo legittimo, o giustificato da siffatto obiettivo né, a fortiori, che esso era proporzionato a tale obiettivo.
5.
Quinto motivo, dedotto a sostegno di un’eccezione d’illegittimità, vertente sul fatto che se, contrariamente agli argomenti dedotti nell’ambito del secondo motivo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento devono essere interpretati nel senso che essi comprendono a) un sostegno finanziario indiretto e/o b) un sostegno logistico non collegato alla proliferazione nucleare, tali criteri sarebbero illegittimi e sproporzionati rispetto agli obiettivi della decisione e del regolamento. L’ampiezza e la portata arbitrarie dei criteri che deriverebbero da tale interpretazione più ampia eccederebbero i limiti di ciò che è adeguato e necessario al fine di realizzare tali obiettivi. Dette disposizioni sarebbero, pertanto, illegittime.
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