Causa T-208/15: Ricorso proposto il 24 aprile 2015 — Universiteit Antwerpen/REA
C2702015IT2810120150424IT0035281281
Ricorso proposto il 24 aprile 2015 — Universiteit Antwerpen/REA
(Causa T-208/15)2015/C 270/35Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Universiteit Antwerpen (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Teerlinck e P. de Bandt, avvocati)
Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
statuire che la convenzione di sovvenzione n. 238214 «C7» («Cerebellar-Cortical Control: Cells, Circuits, Computation, and Clinic») e la convenzione di sovvenzione n. 238686 «CEREBNET» («Timing and plasticity in the olivo-cerebellar system»), concluse nel settimo programma quadro (FP7-PEOPLE-ITN-2008) per il sostegno a favore della formazione e dello sviluppo professionale dei ricercatori e i network per la formazione iniziale, non possono essere interpretate nel senso che impongono ai beneficiari un obbligo di formare i ricercatori nella fase iniziale esclusivamente nei propri locali e, di conseguenza, confermare che la REA non può, sulla base di tale interpretazione, respingere in quanto non ammissibile una parte dei costi relativi alla formazione dei ricercatori nella fase iniziale;
—
condannare la REA a pagare i costi relativi alla formazione dei ricercatori nella fase iniziale come riportato dalla ricorrente nell’ambito delle convenzioni di sovvenzione «C7» e «CEREBNET», maggiorati degli interessi a decorrere dalla data di scadenza dei pagamenti; e
—
condannare la REA alle spese della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, in base al quale la REA fonda la sua posizione su un’interpretazione erronea delle convenzioni di sovvenzione «C7» e «CEREBNET». Tale primo motivo si suddivide in tre parti: limitare la possibilità di formazione nei locali del beneficiario sarebbe in contrasto con gli obiettivi del settimo programma quadro, del programma «Investire nelle persone», del PWP 2008 e della Carta europea dei ricercatori (prima parte); dalle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione e dalla guida per i candidati si può evincere che l’obbligo di formazione in capo ai beneficiari può essere assolto anche al di fuori dei loro locali (seconda parte); e nessuna disposizione delle convenzioni di sovvenzione o altro strumento applicabile stabilisce che la formazione debba aver luogo esclusivamente nei locali del beneficiario (terza parte).
2.
Secondo motivo, in base al quale l’interpretazione della REA viola il principio della certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, nonché il principio di proporzionalità.
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