22.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 205/37
Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — Gmina Kosakowo/Commissione
(Causa T-209/15)
(2015/C 205/50)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Gmina Kosakowo (Kosakowo, Polonia) (rappresentante: M. Leśny, radca prawny)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione della Commissione del 26 febbraio 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN e ex 2012/N),
—
annullare l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione del 26 febbraio 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN e ex 2012/N),
—
annullare l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione della Commissione del 26 febbraio 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN e ex 2012/N),
—
condannare la convenuta alle spese, ivi comprese le spese sostenute dalla ricorrente per la rappresentanza in giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo
—
Erronea valutazione della situazione di fatto posta a fondamento della decisione impugnata
2.
Secondo motivo
—
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione europea avrebbe infondatamente ritenuto che la Gmina Kosakowo avesse concesso un aiuto pubblico in violazione di tale norma, in una situazione in cui l’acquisizione di quote da parte di tale ente nella società Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo sp. z o.o. costituiva la compensazione di una transazione nell’ambito di un contratto di affitto di un terreno; la Commissione avrebbe inoltre erroneamente applicato il criterio dell’investitore privato e avrebbe infondatamente ritenuto che la concessione di un aiuto pubblico alla società Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo sp. z o.o. falsasse o minacciasse di falsare la concorrenza oppure incidesse sugli scambi tra gli Stati membri.
3.
Terzo motivo
—
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, per aver ritenuto che la realizzazione dell’investimento non fosse fondata su considerazioni di sviluppo regionale e non fosse proporzionata alle restrizioni cui avrebbe dovuto rimediare, nonché per aver ritenuto che l’aiuto erogato a favore della Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo sp. z o.o. sia incompatibile con le condizioni di funzionamento del mercato interno.
4.
Quarto motivo
—
Violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE in quanto la Commissione avrebbe abusato del suo diritto, in conseguenza della mancata presa in considerazione e dell’illegittima qualificazione dell’attività della ricorrente, dell’erronea qualificazione della misura di aiuto, della mancanta applicazione, prescritta per legge, del cosiddetto «criterio dell’investitore privato» nella valutazione del progetto edilizio Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo, nonché dell’analisi erronea ed incompleta del mercato degli aeroporti polacchi regionali e locali.
5.
Quinto motivo
—
Violazione di disposizioni procedurali: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (GU L 83, pag. 1), per illegittima applicazione del criterio dell’investitore privato; violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE per mancanza, nella decisione impugnata, di una motivazione adeguata; violazione del principio di buona amministrazione; violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge, nonché violazione del principio di certezza del diritto.
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