Causa T-210/15: Ricorso proposto il 24 aprile 2015 — Deutsche Telekom/Commissione
C2702015IT2820120150424IT0036282303
Ricorso proposto il 24 aprile 2015 — Deutsche Telekom/Commissione
(Causa T-210/15)2015/C 270/36Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: A. Rosenfeld e O. Corzilius, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea del 17 febbraio 2015, relativa alla domanda di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 (GESTDEM 2014/4555);
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condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
L’accesso ai documenti richiesto riguarda un procedimento per abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 ( 1 ), nonché dell’obbligo di motivazione.
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In tale contesto, la ricorrente fa valere che la Commissione, a torto, non avrebbe esaminato la deroga specifica relativa alla tutela dei processi decisionali e i relativi presupposti restrittivi, sebbene tale disposizione disciplini espressamente la fattispecie in esame, in cui viene richiesta la divulgazione di documenti in esito al procedimento. Inoltre, essa non avrebbe motivato tale modo di procedere.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 per inapplicabilità delle deroghe.
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La ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe erroneamente riconosciuto l’applicabilità delle deroghe relative alla tutela degli interessi commerciali di terzi e degli obiettivi delle attività di indagine a documenti relativi ad un procedimento concluso, basandosi su una presunzione generale. Così facendo, essa avrebbe violato l’obbligo di effettuare un esame concreto ed individuale dei documenti riguardanti la domanda di accesso. Inoltre, essa non avrebbe dimostrato alcun pregiudizio concreto degli interessi tutelati.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1049/2001 per sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di informazioni.
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Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente fa valere che sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti. Tale interesse pubblico prevalente riguarderebbe la promozione della buona amministrazione, l’attuazione di misure di messa in conformità, l’esame di eventuali richieste risarcitorie, nonché il controllo giurisdizionale dell’attività amministrativa. La ricorrente ritiene che senza l’accesso ai documenti le sia preclusa ogni possibilità di controllare l’attività amministrativa della Commissione che la riguarda.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001 per mancata consultazione di terzi.
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In tale contesto, la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un errore di diritto non avendo consultato terzi in ordine alla divulgazione dei documenti che la riguardano.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 per diniego di accesso parziale ai documenti.
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Nell’ambito di tale motivo, viene contestato alla Commissione di non aver concesso, a torto, un accesso parziale ai documenti.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto primario per violazione del diritto fondamentale di accesso ai documenti di cui all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio di trasparenza di cui all’articolo 15, paragrafo 3, TFUE.
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La ricorrente sostiene che il diritto di accesso ai documenti richiesti (in subordine) deve derivare direttamente dal diritto primario ed essere concesso in base a tale diritto. Il diniego totale di accesso costituirebbe un’ingerenza sproporzionata nel diritto fondamentale di accesso ai documenti di cui all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’interpretazione del regolamento n. 1049/2001 deve essere operata alla luce dell’importanza di tale diritto fondamentale e del principio di trasparenza sancito dall’articolo 15, paragrafo 3 TFUE.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001 per inosservanza del regime dei termini.
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Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente fa valere l’inosservanza, da parte della Commissione, di termini perentori, in quanto essa non avrebbe esaminato la domanda di conferma entro i termini previsti e avrebbe più volte prorogato ingiustificatamente i termini.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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