6.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/25
Ricorso proposto il 29 aprile 2015 — Azarov/Consiglio
(Causa T-215/15)
(2015/C 221/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 25), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 1), nella parte in cui riguardano la ricorrente;
—
adottare, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, determinate misure di organizzazione del procedimento;
—
condannare il Consiglio, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
A tale proposito, si fa valere, tra l’altro, che la motivazione degli atti impugnati è troppo generica in relazione al ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali
Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente fa valere la violazione del diritto di proprietà e la violazione del diritto alla libertà d’impresa. Inoltre, egli contesta il carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate. Infine, egli ritiene che siano stati violati i suoi diritti della difesa.
3.
Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere
A tale proposito il ricorrente fa valere, tra l’altro, che il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere, poiché con l’introduzione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente sarebbero stati prevalentemente perseguiti scopi diversi dall’effettivo consolidamento e sostegno dello stato di diritto, e il rispetto dei diritti umani in Ucraina.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione
Nell’ambito di tale motivo il ricorrente contesta, in particolare, la violazione del diritto a un trattamento imparziale, la violazione del diritto a un giusto ed equo trattamento e la violazione del diritto a un’accurata indagine dei fatti.
5.
Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
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