24.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/36
Ricorso proposto il 5 maggio 2015 –Arbuzov/Consiglio
(Causa T-221/15)
(2015/C 279/44)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Machytková, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente; e
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione
—
A tal proposito il ricorrente sostiene che vi è stata una violazione del diritto alla buona amministrazione della giustizia, sancito dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e c), della Carta del diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché, a suo parere, il convenuto non ha ottemperato al dovere di diligenza ad esso incombente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti del caso del ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà
—
Il ricorrente sostiene in proposito che si è avuta una violazione del diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta e dall’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consistente nel fatto che — in conseguenza della violazione del diritto ad una buona amministrazione — con l’adozione degli atti impugnati, il diritto di proprietà del ricorrente è stato limitato senza ragione giuridica e in contrasto con le condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
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