22.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 205/41
Ricorso proposto il 6 maggio 2015 — Cofely Solelec e a./Parlamento
(Causa T-224/15)
(2015/C 205/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Lussemburgo) e Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Marx, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione n. 103299 del 27 aprile 2015 della Direzione generale delle Infrastrutture e della Logistica del Parlamento europeo con la quale è stata respinta l’offerta della ricorrente relativa al lotto 75 «elettricità — correnti forti» presentata in data 29 settembre 2014 nell’ambito del bando di gara con riferimento INLO-D-UPIL-T-14-AO4 concernente il progetto di ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo e la decisione che ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi a un altro offerente;
—
disporre la produzione dei seguenti documenti:
—
la relazione del comitato di valutazione a cui il convenuto ha fatto riferimento nella sua lettera n. 101690 del 27 febbraio 2015; e
—
i documenti del fascicolo relativo alla gara nei quali i contatti che hanno avuto luogo tra il Parlamento e gli offerenti sono stati segnalati conformemente all’articolo 160, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 , recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo vertente sul mancato rispetto dei criteri di selezione e più precisamente dei criteri relativi alla capacità finanziaria ed economica nonché alla capacità tecnica e professionale.
2.
Secondo motivo vertente sul mancato rispetto dei criteri di attribuzione. Le ricorrenti fanno valere che, nei limiti in cui risulta che, comparando l’offerta dell’aggiudicatario dell’appalto a quelle presentate dagli altri offerenti, essa ha un carattere anormalmente basso, il convenuto avrebbe dovuto respingerla e aggiudicare l’appalto alle ricorrenti.
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