Causa T-234/15: Ricorso proposto il 9 maggio 2015 — Systema Teknolotzis kai Pliroforikis/Commissione
C2702015IT3010120150509IT0037301312
Ricorso proposto il 9 maggio 2015 — Systema Teknolotzis kai Pliroforikis/Commissione
(Causa T-234/15)2015/C 270/37Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Systema Teknolotzis AE Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis (Atene, Grecia) (rappresentante: E. Georgilas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere il presente ricorso;
—
annullare la decisione della Commissione del 10 marzo 2015 [SG-Greffe(2015) D/3003/11 marzo 2015] relativa al recupero presso la ricorrente dell’importo complessivo di EUR settecentosedicimila trecentotrentaquattro e cinque centesimi (EUR 716334,05) oltre interessi, e
—
condannare la convenuta alle spese del giudizio nonché in generale alle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi di annullamento.
1.
Il primo motivo attiene alla violazione dell’articolo 89 del regolamento n. 1268/2012 ( 1 ) e dell’obbligo di motivazione (articolo 296 TFUE). La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non motivi sufficientemente, specificamente e precisamente il rigetto della sua domanda relativa al rimborso del suo debito nel contesto di un accordo di ripianamento su sette anni relativamente ai progetti PlayMancer e MOBISERV. Del pari, per il progetto PowerUp, detta decisione rigetta implicitamente la domanda relativa alla restituzione dell’importo dovuto in tre anni.
2.
Il secondo motivo attiene all’uso erroneo e/o al superamento dei limiti del potere discrezionale nonché alla violazione del principio di buona amministrazione. Il ricorrente sostiene che la Commissione, nell’adottare la decisione impugnata, non ha tenuto conto di fattori importanti, ha ignorato dati essenziali che le erano stati sottoposti e ha adottato soluzioni che portano inevitabilmente alla scomparsa economica della ricorrente.
3.
Il terzo motivo attiene alla violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è una misura necessaria per conseguire l’obiettivo finanziario perseguito e incide eccessivamente sui suoi interessi essenziali minacciando la sua stessa esistenza nonché la prosecuzione della sua attività quale unità imprenditoriale e produttiva.
( 1 ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy