20.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 236/46
Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Ivanyushchenko/Consiglio
(Causa T-246/15)
(2015/C 236/62)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko (Yenakievo, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly e J. Pobjoy, barristers, e R. Gherson, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1) nei limiti in cui si applicano al ricorrente;
—
in subordine, dichiarare che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, (come modificata) e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificato), sono inapplicabili nei limiti in cui si applicano al ricorrente, a causa della loro illegittimità;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe individuato una base giuridica pertinente per la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio (in prosieguo: la «decisione») e per il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento») (in prosieguo, congiuntamente: le «misure impugnate»). Secondo il ricorrente, l’articolo 29 del Trattato sull’Unione europea non è una base giuridica adeguata per la decisione, in quanto la censura sollevata nei suoi confronti non lo ha identificato come soggetto che aveva compromesso la democrazia in Ucraina o privato il popolo ucraino dei benefici dello sviluppo sostenibile del suo paese (ai sensi dell’articolo 23 TUE e delle disposizioni generali dell’articolo 21, paragrafo 2, TUE). Essendo la decisione invalida, il Consiglio non poteva basarsi sull’articolo 215, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per adottare il regolamento.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in errori manifesti di valutazione, in quanto ha ritenuto soddisfatto il criterio volto ad includere il ricorrente nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio del 5 marzo 2014 (come modificata) e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio del 5 marzo 2014 (come modificato). Il ricorrente non è sottoposto a procedimento penale per «appropriazione indebita di fondi o beni statali».
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente e il diritto a una buona amministrazione e ad un controllo giurisdizionale effettivo. In particolare, il Consiglio non avrebbe analizzato con cura e imparzialità se i presunti motivi addotti per giustificare la nuova designazione fossero fondati alla luce delle osservazioni fatte dal ricorrente precedentemente a detta nuova designazione.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe adempiuto il suo obbligo di motivare adeguatamente la nuova designazione del ricorrente.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza alcuna giustificazione e in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali del ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della proprietà e della reputazione. L’impatto delle misure impugnate sul ricorrente è di vasta portata, sia relativamente alla sua proprietà sia alla sua reputazione a livello mondiale. Il Consiglio non avrebbe dimostrato che il congelamento delle attività finanziarie e delle risorse economiche del ricorrente sia volto ad un legittimo obiettivo o giustificato alla luce di esso, e ancor meno che sia proporzionato a tale obiettivo.
6.
Sesto motivo, invocato a sostegno della dichiarazione di illegittimità, vertente sul fatto che qualora, contrariamente agli argomenti avanzati nell’ambito dell’ambito del secondo motivo, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio del 5 marzo 2014 (come modificata) e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio del 5 marzo 2014 (come modificato), debbano essere interpretati in modo da includere qualsiasi indagine effettuata dalle autorità ucraine indipendentemente dall’esistenza di una decisione o di un procedimento giudiziario che la sostenga, controlli o monitori, il criterio di designazione, considerate l’ampiezza e la portata arbitrarie che risulterebbero da una interpretazione tanto ampia, difetterebbe di un’adeguata base giuridica, e/o sarebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi della decisione e del regolamento. La disposizione sarebbe pertanto illegittima.
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