3.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 254/17
Ricorso proposto l’8 maggio 2015 — Gameart/Commissione
(Causa T-264/15)
(2015/C 254/21)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Polonia) (rappresentate: P. Hoffman, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea del 18 febbraio 2015 nella parte in cui conferma il rigetto della domanda presentata al Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Polonia) di accesso alle copie delle comunicazioni della Repubblica di Polonia alla Commissione, in possesso di tale ministero, relative ai procedimenti condotti dalla Commissione in merito alle violazioni da parte della Repubblica di Polonia del diritto dell’Unione europea in relazione alla legge del 19 novembre 2009 sui giochi d’azzardo (ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych);
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qualora il Tribunale non dovesse condividere la posizione della ricorrente, secondo la quale l’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, non deve essere interpretato nel senso di autorizzare la Commissione europea ad adottare una decisione vincolante in ordine alla domanda di accesso ai documenti, presentata da una persona fisica o giuridica all’autorità di uno Stato membro, deferita da tale Stato alla Commissione, dichiarare, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, che l’articolo 5, secondo comma, del succitato regolamento, data la sua invalidità, non può essere applicato al caso di specie;
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dichiarare che la Commissione europea provvede al pagamento delle proprie spese nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, relativo all’incompetenza della Commissione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001
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Dal momento che la domanda è stata presentata all’autorità di uno Stato membro e si riferiva ai documenti provenienti da tale Stato, l’articolo 5 del regolamento non si applica. Il semplice deferimento della domanda da parte dello Stato membro alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, non istituisce in capo alla Commissione alcuna competenza se la domanda non riguarda documenti provenienti dalla Commissione. Anche nei casi in cui l’articolo 5 del regolamento sia applicabile alla domanda, non si può interpretare l’articolo 5, secondo comma, del regolamento nel senso che esso autorizzi un’istituzione dell’Unione a decidere in modo vincolante sulla domanda in questione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1049/2001
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Nel decidere sull’accesso al documento proveniente dalla Repubblica di Polonia, la Commissione era tenuta a consultare tale Stato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, cosa che non ha fatto. Il rifiuto di accesso a un documento proveniente dalla Repubblica di Polonia, in assenza di un’opposizione presentabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, avrebbe dovuto aver luogo solo in circostanze eccezionali, le quali, nel caso di specie, non si sono verificate.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE
—
La Commissione non ha motivato in alcun modo la propria competenza ad adottare la decisione nella parte impugnata, e ciò nonostante il fatto che la ricorrente abbia dedicato la maggior parte della propria domanda di conferma alla questione di incompetenza della Commissione. Le informazioni riguardanti tale aspetto non sono state incluse nella motivazione della decisione impugnata, il che preclude alla ricorrente un’adeguata tutela dei propri diritti dinanzi al Tribunale.
4.
Quarto motivo, relativo a un’eccezione di invalidità ai sensi dell’articolo 277 TFUE
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Per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere, contrariamente alle considerazioni del primo motivo, che l’articolo 5, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 deve essere interpretato nel senso che il deferimento da parte di uno Stato membro ad un’istituzione dell’Unione della domanda di accesso a un documento in possesso di tale Stato autorizza l’istituzione in parola a decidere in modo vincolante su tale domanda, la ricorrente rileva che l’articolo 5, così interpretato, non può basarsi sull’articolo 15, paragrafo 3, TFUE o sull’articolo 255 TCE, quale idonea base giuridica e, di conseguenza, deve ritenersi invalido. Inoltre, la disposizione interpretata in questo senso non è coerente con la ratio del regolamento n. 1049/2001, il che implica la sua invalidità ai sensi dell’articolo 296 TFUE (articolo 253 TCE).
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