24.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/37
Ricorso proposto il 26 maggio 2015 — ANKO AE/Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
(Causa T-270/15)
(2015/C 279/46)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare che la sospensione dei pagamenti disposta dall’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) per la quota ancora dovuta alla ricorrente per la sua partecipazione al progetto ESS, nell’ambito del programma FP7, costituisce una violazione delle sue obbligazioni contrattuali e che, di conseguenza, essa è tenuta a versare all’ANKO la quota restante della sua partecipazione, pari a EUR 1 25 253,82, maggiorata degli interessi legali;
—
condannare la REA alle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la società ricorrente chiede che il Tribunale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 272 TFUE, dichiari che la sospensione dei pagamenti disposta dall’Agenzia esecutiva per la ricerca per la quota ancora dovuta alla ricorrente per la sua partecipazione al progetto ESS, nell’ambito del programma FP7, costituisce una violazione delle sue obbligazioni contrattuali e che, di conseguenza, continua a sussistere l’obbligo di versare all’ANKO la suddetta quota maggiorata degli interessi a decorrere dalla proposizione del presente ricorso.
In particolare, l’ANKO sostiene di avere adempiuto pienamente e correttamente le proprie obbligazioni contrattuali. Al contrario, l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha sospeso i propri pagamenti nei confronti dell’ANKO, in violazione della clausola II.5, paragrafo 3 (d), dell’allegato II dell’appalto principale ESS. Pertanto, l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) continua ad essere debitrice nei confronti della ricorrente della quota dovuta per il progetto ESS, il cui pagamento è stato illegittimamente sospeso, ossia EUR 1 25 253,82.
Inoltre, l’ANKO sostiene che la sospensione dei pagamenti dell’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) nei suoi confronti, per quanto riguarda il progetto ESS, è contraria all’appalto ESS e al diritto dell’Unione per i seguenti motivi:
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in primo luogo, l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha illegittimamente disposto la sospensione dei pagamenti all’ANKO, in quanto essa non rientra affatto in uno di cinque casi previsti dalla clausola II.5, paragrafo 3 (d), dell’allegato II dell’appalto principale;
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in secondo luogo, l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha illegittimamente posto una condizione per revocare la sospensione dei pagamenti che non è prevista dai documenti contrattuali e che è contraria al diritto dell’Unione.
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