10.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 262/32
Impugnazione proposta il 28 maggio 2015 da Tuula Rajala avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 marzo 2015, causa F-24/14, Rajala/UAMI
(Causa T-271/15 P)
(2015/C 262/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tuula Rajala (El Campello, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Controinteressato nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 marzo 2015 nella causa F-24/14;
—
annullare il rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo dal 1o ottobre 2011 al 31 dicembre 2012;
—
condannare l’UAMI a pagare alla ricorrente un equo risarcimento determinato a discrezione della Corte — ma non inferiore a un importo di EUR 500 — per i danni morali e immateriali subìti dalla ricorrente in conseguenza del rapporto informativo contestato;
—
condannare l’UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato i fatti principali e ha basato la sentenza sui fatti snaturati. La ricorrente deduce i seguenti snaturamenti:
—
snaturamento relativo al fatto che la puntualità è stata influenzata dai problemi di salute della ricorrente;
—
snaturamento relativo al fatto che la puntualità è stata influenzata negativamente dalla circostanza di essere l’unico esaminatore che lavorava in finlandese per parte del periodo di valutazione e uno dei due soli esaminatori finlandesi per la restante parte del periodo di valutazione;
—
snaturamento relativo al fatto che la ricorrente ha trattato un numero insolitamente elevato di casi particolarmente difficili e dispendiosi in termini di tempo;
—
snaturamento di fatti riguardanti l’impatto negativo che l’esecuzione della sentenza IP Translator ha avuto sul rendimento quantitativo della ricorrente e sulla puntualità delle sue decisioni;
—
snaturamento dei fatti riguardanti i dati relativi alla puntualità della ricorrente comparati ad altri esaminatori.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che un errore manifesto di valutazione del rendimento non può derivare dalla constatazione secondo la quale di sette competenze valutate cinque sono state ritenute conformi al livello richiesto per la posizione ricoperta.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nel respingere l’argomento relativo alla violazione da parte dell’ UAMI del suo dovere di fiducia.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nel respingere l’argomento relativo alla violazione da parte dell’UAMI del legittimo affidamento della ricorrente.
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