7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/71
Ricorso proposto il 29 maggio 2015 — Hmicho/Consiglio
(Causa T-275/15)
(2015/C 294/86)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Samir Hmicho (Poole, Regno Unito) (rappresentato da: V. Davies, Solicitor, e T. Eicke, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013 , relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), e/o la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015 , che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 64, pag. 41), e/o la decisione di esecuzione (PESC) 2015/784 del Consiglio, del 19 maggio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 124, pag. 13), nei limiti in cui riguardano il ricorrente;
—
annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 16, pag. 1), e/o regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 124, pag. 1), e/o regolamento di esecuzione (UE) 2015/780 del Consiglio, del 19 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 64, pag. 10), nei limiti in cui riguardano il ricorrente;
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annullare la decisione del Consiglio, contenuta nella sua lettera del 20 maggio 2015, riferimento SGS15/06024, che conferma la designazione del ricorrente e «[che altera] l’informazione riguardante [il ricorrente] prevista nelle decisioni e nei regolamenti di esecuzione»;
—
condannare l’Unione europea a risarcire il ricorrente;
—
condannare il Consiglio a pagare le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. Primo motivo, vertente sull’insussistenza di qualsiasi base giuridica per le misure restrittive adottate nei suoi confronti e/o sull’esistenza di un manifesto errore di valutazione in ragione del fatto che non risulta alcun razionale collegamento tra il ricorrente e i soggetti contro cui sono state dirette le misure restrittive adottate dall’Unione, segnatamente quelli che stanno traendo vantaggi dal regime siriano o che lo supportano.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, 2015/383 e 2015/784, i regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2015/375 e 2015/780, e/o la decisione datata 20 maggio 2015 equivale a una violazione dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dell’UE dei diritti fondamentali e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo che include i diritti del ricorrente alla dignità umana, il diritto alla buona amministrazione, incluso il diritto di difesa, il diritto alla motivazione e la presunzione di innocenza, il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, il diritto ala rispetto per sua vita privata e familiare, la libertà d’impresa e il suo diritto di proprietà.
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