7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/72
Impugnazione proposta il 1o giugno 2015 dal Servizio europeo per l’azione esterna avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 marzo 2015, causa F-51/14
(Causa T-278/15 P)
(2015/C 294/87)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)
Altra parte nel procedimento: KL (Bruxelles, Belgio)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 18 marzo 2015, causa F-51/14;
—
accogliere le domande presentate in primo grado;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi, dei quali alcuni riguardano il sistema di valutazione e altri il sistema di promozione
—
Sul sistema di valutazione
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 43 dello Statuto dei funzionari, delle norme in materia di ripartizione dell’onere della prova, del divieto di statuire ultra petita e dei diritti della difesa del ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale. Il ricorrente sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo il «TFP») eccede più volte i limiti del suo sindacato, e sembra voler imporgli di adottare uno specifico sistema di valutazione.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto quanto al difetto di obiettività di un sistema di valutazione non espresso in cifre e sulla violazione dell’articolo 43 dello Statuto dei funzionari.
—
Sul sistema di promozione
4.
Quarto motivo vertente sula violazione del divieto di statuire ultra petita e dei diritti della difesa del ricorrente.
5.
Quinto motivo vertente sulla violazione delle norme in materia di ripartizione dell’onere della prova.
6.
Sesto motivo vertente su un errore di diritto quanto alla violazione da parte del ricorrente dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari.
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