14.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 302/55
Ricorso proposto il 1o giugno 2015 — AlzChem/Commissione
(Causa T-284/15)
(2015/C 302/71)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: AlzChem AG (Trostberg, Germania) (rappresentanti: P. Alexiadis, Solicitor, A. Borsos e I. Georgiopoulos, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare l’articolo 2 della decisione della Commissione del 15 ottobre 2014, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa all’aiuto di Stato SA.33797 — (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) concesso dalla Slovacchia a favore della NCHZ;
—
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errore commesso dalla Commissione nel concludere che la prosecuzione delle attività della NCHZ sulla base della decisione del comitato dei creditori non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
—
La Commissione ha commesso un errore di diritto ed un manifesto errore di valutazione nel concludere che non era stato concesso alcun vantaggio alla Novácke chemické závody, a.s. v konkurze (NCHZ) con la prosecuzione delle sue attività in seguito alla decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti. La Commissione ha inoltre commesso un errore di diritto ed un manifesto errore di valutazione nel concludere che non è imputabile allo Stato la decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti di proseguire le attività della NCHZ.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di motivazione, sancito dall’articolo 296 TFUE, riguardo alla imputabilità allo Stato della decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti
—
La Commissione non ha fornito alcuna motivazione in merito all’approvazione, da parte della Corte di Trenčín, della decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti. La Commissione non ha inoltre fornito alcuna motivazione sul diritto di veto dei creditori garantiti in merito alla prosecuzione delle attività della NCHZ secondo la normativa fallimentare slovacca.
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