27.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 245/43
Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Hamas/Consiglio
(Causa T-289/15)
(2015/C 245/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC, nei limiti in cui riguarda Hamas (incluso Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014, nei limiti in cui riguarda Hamas (incluso Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);
—
condannare il Consiglio alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/913 (1), in quanto le decisioni nazionali invocate dal Consiglio non risponderebbero alle condizioni richieste da detto articolo per poter essere considerate decisioni adottate da un’autorità competente.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore relativo alla veridicità dei fatti, poiché i fatti citati dal Consiglio non sarebbero supportati da alcuna prova.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione quanto alla natura terroristica dell’organizzazione Hamas.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di non ingerenza, il quale osterebbe a che Hamas, movimento politico legittimo che ha vinto le elezioni organizzate in Palestina e che forma il cuore del governo palestinese, possa essere considerato un’entità terroristica.
5.
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Consiglio.
6.
Sesto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente nonché del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nel corso della fase nazionale.
7.
Settimo motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà, in quanto il congelamento dei capitali del ricorrente configurerebbe un pregiudizio ingiustificato al suo diritto di proprietà.
(1) Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).
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