7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/73
Ricorso proposto il 3 giugno 2015 — Vakakis/Commissione
(Causa T-292/15)
(2015/C 294/88)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vakakis International — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: B. O’Connor, Solicitor, S. Gubel and E. Bertolotto, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
condannare la Commissione, ai sensi dell’articolo 340 TFUE, al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla ricorrente per il comportamento illecito della Commissione durante la procedura di appalto pubblico in questione, compresi:
—
i costi e le spese di partecipazione all’intera procedura di appalto;
—
i costi legati alla contestazione della legittimità della procedura di appalto;
—
il mancato guadagno;
—
la perdita di chance;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi della parità di trattamento, della buona amministrazione e del legittimo affidamento, come codificati dal regolamento n. 1605/2002 (in prosieguo: il «regolamento finanziario») e dalla Guida pratica delle procedure contrattuali nell'ambito delle procedure esterne dell’UE (in prosieguo: il «PRAG»), in quanto non ha adeguatamente controllato la procedura di gara, non ha prontamente avviato un’indagine sulla denuncia presentata dalla Vakakis e non ha dato piena ed integrale informazione di tale indagine.
2.
Secondo motivo, vertente sul danno subito dalla ricorrente in seguito alla cattiva amministrazione della Commissione ed alla decisione di attribuire l’appalto alla Agriconsulting.
3.
Terzo motivo, vertente sui danni subiti dalla ricorrente in seguito alla cattiva amministrazione della Commissione ed alla violazione dei principi generali dell’Unione della parità di trattamento, della buona amministrazione e della tutela del legittimo affidamento, nonché alla violazione dell’articolo 94 del regolamento finanziario e del punto 2.3.6. del PRAG.
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