3.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 254/19
Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — Industrias Químicas del Vallés/Commissione
(Causa T-296/15)
(2015/C 254/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés SA (Mollet del Vallès, Spagna) (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas e C. Vila Gisbert, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
disapplicare il regolamento n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, in particolare il suo articolo 24 e il paragrafo 4 del suo allegato II;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, in relazione all’inclusione del Metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione contenuto nel suo allegato e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione è stato adottato in base ad una norma giuridica illegittima, dal momento che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, viola il diritto dell’Unione europea in quanto:
—
viola il principio di precauzione nel prevedere un meccanismo di sostituzione di sostanze attive in base a rischi ipotetici oggettivamente non fondati;
—
incidendo su sostanze autorizzate, viola il principio di proporzionalità poiché eccede quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di un alto livello di protezione;
—
falsa la concorrenza nel mercato interno nel promuovere la sostituzione di sostanze in siffatte condizioni; e
—
viola il principio dell’obbligo di motivazione, in riferimento al criterio della «proporzione significativa d’isomeri non attivi» di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 2015/408 viola l’obbligo di motivazione in quanto non viene giustificata l’inclusione del Metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione in base a criteri scientifici e tecnici e viola il principio di non discriminazione in ordine al Metalaxil-M.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 2015/408 viola il principio di proporzionalità in ordine agli obiettivi di riduzione dei rischi per la salute e l’ambiente perseguiti dall’Unione europea.
Full & Egal Universal Law Academy