3.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 254/20
Ricorso proposto l’8 giugno 2015 — Nova/Commissione
(Causa T-299/15)
(2015/C 254/23)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali — Soc. coop. (Trani, Italia) (rappresentanti: M. Astolfi, avvocato, M. Petrucci, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
In via principale:
—
Accertare e dichiarare il completo adempimento agli obblighi contrattuali previsti dal Grant Agreement n. HOME/2011/PPRS/AG/2176 Abac No. 30-CE-0495809/00-94 e come conseguenza:
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Dichiarare il suo diritto a ritenere la somma di 80 242,78 Euro già ricevuta nell’ambito del «pre-financing payment» e attualmente oggetto della nota di addebito emessa dalla Commissione Europea — Directorate General Migration and Home Affairs — Directorate E: Migration and Security Funds — Unit E2: Asylum, Migration and Integration Fund — HOME E2/FL/2015, prot 1 520 007 del giorno 1 aprile 2015 recante l’oggetto «HOME/2011/PPRS/AG/2176 TORRE — Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe n. 3241503771» emessa dalla convenuta al fine di recuperare la citata somma.
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Dichiarare la condanna della convenuta al pagamento del saldo ancora dovuto pari a 52 146,36 Euro, come da «final payment», oltre agli interessi per il ritardo da calcolarsi fino al soddisfo ai sensi dell’art. II.16.3 del Grant Agreement e alle spese legali sostenute dalla ricorrente alla procedura.
In via subordinata:
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Annullamento del provvedimento della Commissione Europea — Directorate General Migration and Home Affairs — Directorate E: Migration and Security Founds — Unit E2”: Asylum, Migration and Integration Fund — HOME E2/FL/2015, prot. 1520007 del 1 aprile 2015, recante l’oggetto «HOME/2011/PPRS/AG/2176 TORRE — Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe — nota di addebito n. 3241503771» avente ad oggetto il recupero della somma di 80 242,78 Euro e di ogni altro atto precedente, presupposto e/o conseguenziale.
—
Dichiarare la condanna della convenuta al pagamento del saldo ancora dovuto pari a 52 146,36 per l’esecuzione del Grant Agreement n. HOME/2011/PPRS/AG/2176 Abac n. 30-CE-0495809/00-94 come da «final payment» oltre agli interessi per il ritardo da calcolarsi fino al soddisfo ai sensi dell’art. II.16.3 del Grant Agreement e alle spese legali sostenute dalla ricorrente alla procedura.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’inadempimento al pagamento del saldo e la violazione degli obblighi di cui all’art. II.15.4 del G.A.
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Si fa valere a questo riguardo la violazione del principio del contradittorio in relazione alla condotta posta in essere dalla Commissione, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e terzietà del valutatore indipendente.
2.
Secondo motivo, vertente sull’inadempimento rispetto agli obblighi di oggettiva valutazione del risultato rispetto all’Annex I — LogFrame del Grant Agreement, e rispetto ai limiti di riduzione del saldo ai sensi dell’art. II.17.5 del Grant Agreement e dei limiti delle penali di cui all’art. II.12.
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Si fa valere a questo riguardo il concorso della Commissione rispetto al mancato raggiungimento dei risultati, l’indebito arricchimento in favore della Commissione, la violazione del principio di buona amministrazione in relazione alla valutazione degli obiettivi del progetto e alla luce del contributo fattuale della stessa Commissione, nonché la violazione del principio di rispetto delle forme sostanziali.
3.
Terzo motivo, vertente sull’inadempimento diffuso agli obblighi contrattuali.
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Si fa valere a questo riguardo la violazione del principio di proporzionalità, la violazione del principio di leale collaborazione, la violazione del principio di difesa in relazione alla condotta posta in essere dalla Commissione durante la procedura di verifica e di addebito e la violazione dell’art. 42, comma 2, lett. a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4.
Quarto motivo, vertente sull’inadempimento degli obblighi di cui all’art. II.14
—
Si fa valere a questo riguardo la violazione del principio del legittimo affidamento relativamente all’ammissibilità delle spese per le risorse umane e per le attività di ricerca.
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