Causa T-305/15: Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — Airdata/Commissione
C2702015IT3420120150605IT0043342352
Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — Airdata/Commissione
(Causa T-305/15)2015/C 270/43Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Airdata AG (Leinfelden-Echterdingen, Germania) (rappresentante: E. Niitväli e M. Reysen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione C(2014) 4443 final, pubblicata il 13 marzo 2015, datata 2 luglio 2014, adottata nella questione M.7018 Telefonica Deutschland/E-Plus in virtù dell’articolo 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 ( 1 ), e
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe un importante obbligo di ordine procedurale come definito all’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe omesso di motivare adeguatamente la misura adottata.
—
Secondo la ricorrente la Commissione non ha fornito una motivazione sufficientemente chiara ed esauriente per la decisione di accettare taluni impegni volti a compensare i seri motivi di preoccupazione identificati nel corso dell’indagine sul controllo della concentrazione. La decisione, in particolare, non conterrebbe le ragioni per cui la Commissione presume che un terzo, beneficiario degli impegni, potrebbe competere in modo efficace con le risorse di cui trattasi.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe adempiuto il proprio obbligo di applicare correttamente le norme, in quanto la sua decisione sarebbe viziata da un’applicazione sostanzialmente errata delle norme sul controllo delle concentrazioni.
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Secondo la ricorrente alcune parti degli impegni molto probabilmente non saranno attuate, e altre parti si limiteranno a conservare lo status quo ante, ma non contribuiranno ad un aumento del grado di competitività. Le restanti parti non sarebbero idonee a compensare il grave pregiudizio alla concorrenza causato dall’operazione di cui trattasi.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).
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