24.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/39
Ricorso proposto il 9 giugno 2015 — KV/EACEA
(Causa T-306/15)
(2015/C 279/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: KV (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione EACEA/MH/mvh/OKRAPF15D006233 dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), del 10 aprile 2014, sul finanziamento dell’accordo 518072-LLP-1-2011-1-DE-COMENIUS-CNW/2011-3848 relativo al NEST — Progetto «Network for Staff and Teachers in Childcare Services» (Rete per personale e docenti nei servizi di assistenza all’infanzia);
—
condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un primo errore manifesto di valutazione.
—
La decisione impugnata sarebbe viziata da un manifesto errore di valutazione ove fa una distinzione tra servizi «normali» e «complementari» prestati dai soci/azionisti della ricorrente nell’ambito del progetto in questione, in quanto l’Agenzia non avrebbe manifestamente tenuto conto della natura dei servizi prestati dai soci, della chiara volontà dell’assemblea generale della ricorrente di considerare e disciplinare tali servizi, giacché ha ritenuto che essi costituissero una categoria distinta non contemplata dalle disposizioni degli Statuti, e del fatto che i servizi prestati dai soci nell’ambito del progetto in questione soddisfacevano tutti i requisiti di cui alla succitata decisione dell’assemblea generale.
2.
Secondo motivo, vertente su un secondo errore manifesto di valutazione.
—
La decisione impugnata sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione per quanto attiene alla motivazione della decisione riguardante il rapporto di subordinazione tra i soci/azionisti e la ricorrente, la cui esistenza è stata chiaramente dimostrata mediante le prove prodotte dinanzi all’Agenzia.
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