24.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/43
Impugnazione proposta il 24 giugno 2015 da Geoffroy Alsteens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 aprile 2015, causa F-87/12 RENV, Alsteens/Commissione
(Causa T-328/15 P)
(2015/C 279/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-87/12 RENV, Alsteens/Commissione;
—
annullare la decisione della Commissione del 18 novembre 2011, nella parte in cui limita la durata della proroga del contratto di agente temporaneo del ricorrente al 31 marzo 2012;
—
condannare la Commissione a versare un euro a titolo provvisorio a risarcimento del danno subito dal ricorrente, nonché alle spese dei quattro gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio del contraddittorio e su un errore di diritto. Il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») (i) ha erroneamente respinto in quanto irricevibili, alla luce della regola della concordanza, i motivi vertenti sull’errore manifesto di valutazione e sul principio di buona amministrazione mentre la Commissione non aveva mai sollevato tale motivo di irricevibilità e le parti non avevano mai potuto prendere posizione su tale asserita irricevibilità e (ii) è incorso, in ogni caso, in un errore di diritto nel dichiarare che il ricorrente non aveva rispettato la regola della concordanza.
2.
Secondo motivo, vertente sullo snaturamento degli argomenti del ricorrente, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e su un errore di diritto, poiché il TFP ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») e che la sentenza del 5 ottobre 1995, Alexopoulou/Commissione (T-17/95, RecFP, EU:T:1995:176), fosse totalmente irrilevante per la soluzione della controversia.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e su un errore di diritto, poiché il TFP ha ritenuto che occorresse necessariamente una domanda proveniente dal ricorrente al fine di derogare all’applicazione meccanica della regola dei sei anni, non riconoscendo così la qualifica di atto che arreca pregiudizio alla decisione impugnata.
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