14.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 302/62
Ricorso presentato il 18 giugno 2015 — Bank Tejarat/Consiglio
(Causa T-346/15)
(2015/C 302/77)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bank Tejarat (Tehran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, Solicitors, M.Brindle, QC, e R. Blakeley, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2015, L 92, pag. 101), nella parte riguardante la ricorrente;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2015, L 92, pag. 12), nella parte riguardante la ricorrente;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Il primo motivo attiene alla violazione dell’articolo 266 TFUE
—
Le misure contestate violerebbero l’articolo 266 TFUE in quanto il Consiglio avrebbe omesso di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-176/12.
2.
Il secondo motivo attiene alla violazione del principio della res judicata
—
Le misure contestate violerebbero i principi della res judicata e/o della certezza del diritto e/o di definitività.
3.
Il terzo motivo attiene alla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
—
L’attuazione delle misure contestate violerebbe i principi di effettività, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nonché i diritti della ricorrente sanciti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per aver ignorato la sentenza del Tribunale dell’Unione europea pronunciata nella causa T-176/12.
4.
Il quarto motivo attiene alla violazione del diritto ad una corretta amministrazione
—
Le misure contestate violerebbero i diritti della ricorrente ad una corretta amministrazione, in quanto la ricorrente non sarebbe stata trattata in modo imparziale o leale dal Consiglio.
5.
Il quinto motivo attiene alla violazione del diritto alla tutela della proprietà e della reputazione:
—
le misure contestate violerebbero i diritti della ricorrente sanciti dagli articoli 7 e 17 della Carta dei diritti fondamentali e/o dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 1 del primo protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e/o il principio di proporzionalità.
6.
Il sesto motivo attiene alla violazione dell’obbligo di motivazione
—
il Consiglio avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione per le misure contestate e la ricorrente si sarebbe trovata impossibilitata a fornire adeguata risposta alle affermazioni del Consiglio.
7.
Il settimo motivo attiene ad un manifesto errore di valutazione
—
non sussistono evidentemente nella specie i criteri necessari per la designazione ed il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione nell’attuazione delle misure contestate, considerato che le affermazioni contenute nella motivazione sono erronee e non sussistono i criteri necessari per procedere alla designazione.
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