12.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 337/14
Ricorso proposto il 6 luglio 2015 — Austria/Commissione
(Causa T-356/15)
(2015/C 337/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e H. Kristoferitsch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (UE) n. 2015/658 della Commissione europea, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C [notificata con il numero C(2014) 7142] (GU 2015, L 109, pag. 44);
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Inesatta definizione del mercato ed erronea supposizione di un fallimento del mercato
La ricorrente fa valere che erroneamente la Commissione ha autorizzato l’aiuto pianificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto essa partirebbe dal falso presupposto dell’esistenza di un mercato distinto dell’energia nucleare e supporrebbe — del pari falsamente — che vi sia una situazione di fallimento di tale mercato.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Errata qualificazione della centrale nucleare come «nuova tecnologia»
In tale motivo si sostiene che la decisione è inficiata da nullità anche per il fatto che la Commissione si baserebbe erroneamente sull’assunto secondo cui la presente tecnologia costituirebbe una tecnologia di nuovo tipo.
3.
Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Erronea supposizione di un aiuto all’investimento
Nell’ambito del terzo motivo la ricorrente sostiene che erroneamente la Commissione suppone che le misure previste costituiscano un semplice aiuto all’investimento; in realtà, però, l’aiuto andrebbe molto al di là di un semplice aiuto all’investimento e rappresenterebbe un aiuto al funzionamento, inammissibile secondo la giurisprudenza dei giudici dell’Unione.
4.
Quarto motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Insussistenza di uno scopo di comune interesse
La ricorrente fa valere con tale motivo che la decisione impugnata è inficiata da nullità anche per il fatto che — contrariamente al giudizio della Commissione — non sussisterebbe alcun comune interesse necessario ai fini dell’autorizzazione dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
5.
Quinto motivo, vertente sull’insufficiente determinatezza dell’aiuto
La Repubblica d’Austria fonda altresì il suo ricorso sulla circostanza che la Commissione avrebbe determinato l’aiuto in modo del tutto insufficiente.
6.
Sesto motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Inadeguatezza delle misure
Ad avviso della ricorrente, l’analisi della Commissione quanto all’adeguatezza della misura di aiuto non sarebbe né corretta né giustificata, ciò che comporterebbe del pari la nullità della decisione.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti di base riguardo alle procedure di gara
La ricorrente fa valere nell’ambito di tale motivo che l’aiuto non avrebbe dovuto essere autorizzato anche perché il Regno Unito non avrebbe svolto alcuna procedura pubblica di aggiudicazione e avrebbe violato gli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza imposti dal diritto dell’Unione.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione della comunicazione sulle garanzie (1)
In tale motivo la ricorrente sostiene che la garanzia statale autorizzata come parte dell’aiuto di Stato non sarebbe stata esaminata sulla base dei criteri di cui alla comunicazione sulle garanzie.
9.
Nono motivo, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE
La Commissione avrebbe violato altresì l’obbligo di motivazione che le incombe, e ciò più volte e in modo assai grave.
10.
Decimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti
Da ultimo, la ricorrente si duole anche di una violazione del diritto di essere sentiti.
(1) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 [CE] e 88 [CE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10).
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