12.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 337/16
Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da Viara Todorova Androva avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2015, F-78/12, Todorova Androva/Consiglio
(Causa T-366/15 P)
(2015/C 337/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea e Corte dei conti dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del 29 aprile 2015 pronunciata nella causa F-78/12 e decidere esso stesso sulla controversia;
—
in alternativa, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica;
—
condannare il Consiglio alle spese dell’istanza.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Il primo motivo verte su un errore di diritto, che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») avrebbe commesso considerando che l’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea non consenta di prendere in considerazione, ai fini dell’iscrizione sull’elenco dei funzionari promuovibili, l’anzianità acquisita in qualità di agente temporaneo.
2.
Il secondo motivo verte su un errore di diritto, che il TFP avrebbe commesso considerando che al caso di specie non sia applicabile la giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza dell’8 settembre 2011, Rosado Santana (C-177/10, Racc., EU:C:2011:557), bensì quella risultante dall’ordinanza del 7 marzo 2013, Rivas Montes (C-178/12, EU:C:2013:150).
3.
Il terzo motivo verte su un errore di diritto che il TFP avrebbe commesso considerando irricevibile il motivo basato sulla violazione del principio di parità di trattamento in mancanza dell’indicazione precisa dei nomi dei candidati promossi al posto della ricorrente.
4.
Il quarto motivo verte su un errore di diritto che il TFP avrebbe commesso considerando irricevibile il motivo basato sulla violazione del dovere di sollecitudine per mancato rispetto della concordanza tra il reclamo e il ricorso.
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