14.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 302/64
Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Alcimos Consulting/BCE
(Causa T-368/15)
(2015/C 302/79)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Alcimos Consulting SMPC (Atene, Grecia) (rappresentante: F. Rodolaki, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ammissibile il suo atto introduttivo;
—
annullare le decisioni adottate dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea il 28 giugno 2015 e il 6 luglio 2015;
—
accordare alla ricorrente un risarcimento pari a EUR 1.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Banca centrale europea (BCE) dell’articolo 14, paragrafo 4, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), in quanto il rifiuto della BCE alla richiesta avanzata dalla Banca centrale greca di incrementare l’erogazione di liquidità di emergenza (ELA) alle banche greche non avrebbe interferito con gli scopi e i compiti del SEBC.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Banca centrale europea (BCE) degli articoli 4 e 5 TUE, poiché essa respingendo la richiesta della Banca centrale greca avrebbe agito ultra vires.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe agito sulla base di considerazioni politiche, violando l’articolo 130 TFUE, il quale sancisce l’indipendenza della BCE.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che le decisioni della BCE impugnate non soddisfano il criterio di proporzionalità, in quanto la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento di cui all’articolo 127, paragrafo 2, TFUE rappresenta uno dei quattro compiti principali da assolvere tramite l’Eurosistema, mentre l’estensione di ulteriore ELA alle banche greche con i suoi potenziali lievi effetti sull’attuazione della politica monetaria unica sarebbe stata meno dannosa per gli obiettivi della BCE.
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