12.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 337/20
Ricorso proposto il 14 luglio 2015 — IMG/Commissione
(Causa T-381/15)
(2015/C 337/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione dell’8 maggio 2015 di procedere a misure rinforzate di audit e di monitoraggio, di procedere a un avviso di verifica ai sensi della decisione della Commissione del 13 novembre 2014, relativa al sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive, e di rifiutare all’IMG la qualità di organizzazione internazionale ai sensi del regolamento finanziario;
—
condannare la conventa al risarcimento del danno materiale e morale;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi riguardanti diversi aspetti della decisione impugnata.
—
Quanto all’insieme della decisione impugnata
1.
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41 della Carta e del diritto al contraddittorio.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.
—
Quanto alla decisione di rifiutare alla ricorrente lo status di organizzazione internazionale ai sensi della regolamentazione finanziaria
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione del regolamento (UE, EURATOM) n 966/2012 (1) e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (2), nonché su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha deciso che la ricorrente non rispondeva più alla qualità di organizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti summenzionati.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.
5.
Quinto motivo, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione non spiega perché essa ritiene che la ricorrente non soddisfi più i criteri della definizione dell’organizzazione internazionale e, inoltre, non fornisce spiegazioni circa i motivi che l’hanno indotta a interpretare e applicare in maniera sostanzialmente diversa la regolamentazione finanziaria rispetto a una situazione giuridica e di fatto (quella della ricorrente) invariata.
6.
Sesto motivo, vertente su una violazione del legittimo affidamento, in quanto l’esclusione della ricorrente dallo status di organizzazione internazionale è stata effettuata in modo repentino e senza periodo di transizione.
—
Quanto alla decisione di procedere a un avviso nell’ambito del sistema di allarme rapido (SAR)
7.
Settimo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione 2014/792/UE (3), in quanto non esisterebbe alcuna base giuridica per la sua adozione.
8.
Ottavo motivo, fatto valere in via subordinata, vertente su una violazione dell’articolo 41 della Carta, del diritto al contraddittorio e dell’obbligo di motivazione, nonché su un errore manifesto di valutazione.
(1) Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).
(3) Decisione 2014/792/UE della Commissione, del 13 novembre 2014, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 329, pag. 68).
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