12.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 337/22
Ricorso proposto il 15 luglio 2015 — Greenpeace Energy e a./Commissione
(Causa T-382/15)
(2015/C 337/23)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Greenpeace Energy eG (Amburgo, Germania), oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (Vienna, Austria), Stadtwerke Aalen GmbH (Aalen, Germania), Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH (Bietigheim-Bissingen, Germania), Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Schwäbisch Hall, Germania), Stadtwerke Tübingen GmbH (Tubinga, Germania), Stadtwerke Mühlacker GmbH (Mühlacker, Germania), Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (Göppingen, Germania), Stadtwerke Mainz AG (Magonza, Germania), Stadtwerke Bochum Holding GmbH (Bochum, Germania) (rappresentati da D. Fouquet e J. Nysten, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, in combinato disposto con il primo comma, TFUE;
—
annullare la decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C;
—
condannare la convenuta a sostenere in toto le spese processuali, comprese quelle legali e di viaggio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, basata sulla presunzione che si persegua un interesse comune.
Le ricorrenti fanno valere che la Commissione, nell’ambito della sua indagine, confonde i criteri da osservare ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, applicando quindi in modo erroneo tali disposizioni. Secondo le ricorrenti, la Commissione ravviserebbe altresì un interesse comune nel sostegno all’energia nucleare, che non sussisterebbe in tali termini. La Commissione considererebbe inoltre come un interesse comune la sicurezza degli approvvigionamenti, che costituisce in effetti uno degli obiettivi dell’Unione nel settore dell’energia ai sensi dell’articolo 194 TFUE, ma che non potrebbe essere realizzato con la costruzione e la messa in servizio della centrale nucleare in questione.
2.
Secondo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, basata sulla previsione di un fallimento dei mercati.
Con questo motivo le ricorrenti affermano che la Commissione, presumendo la non finanziabilità della centrale nucleare sui mercati finanziari, ravvisa erroneamente un fallimento dei mercati e trascura per di più il fatto che altre centrali nucleari, tra cui anche quelle che utilizzano la stessa tecnologia, funzionano senza analoghi aiuti statali. Secondo le ricorrenti, la Commissione errerebbe inoltre nel ritenere che una decisione politica possa rappresentare un fallimento dei mercati.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, basata su un’errata classificazione della misura notificata nella forma di contratto per differenza come aiuto agli investimenti, ovvero sull’applicazione di un errato criterio di valutazione.
Nell’ambito del terzo motivo le ricorrenti affermano che sia gli aiuti al funzionamento, sia gli aiuti agli investimenti, ovvero la differenza tra i due strumenti, sono definiti in modo sufficientemente chiaro sotto il profilo giuridico. Asserendo l’equivalenza con un aiuto agli investimenti, la Commissione creerebbe, commettendo uno sviamento di potere, una nuova categoria con conseguente applicazione di un errato criterio di valutazione.
4.
Quarto motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, basata sulla presunzione di adeguatezza e sull’effetto incentivante attribuito al pacchetto di aiuti.
Con tale motivo le ricorrenti fanno valere che la Commissione non valuta in modo sufficiente le alternative alla costruzione e alla messa in servizio della centrale nucleare in riferimento al presunto scopo della sicurezza degli approvvigionamenti. Inoltre la valutazione della Commissione sul modo in cui un’impresa avrebbe agito in assenza di aiuti sarebbe negligente. Pertanto, essa eseguirebbe una valutazione errata e incompleta dell’adeguatezza.
5.
Quinto motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, dovuta alla sottovalutazione delle distorsioni della concorrenza derivanti dalla misura di aiuto e alla sopravvalutazione degli effetti positivi del pacchetto di aiuti.
Le ricorrenti contestano inoltre il fatto che, secondo quanto erroneamente sostenuto dalla Commissione, le distorsioni della concorrenza siano trascurabili. Secondo le ricorrenti, le perizie attesterebbero un maggiore effetto sui prezzi di mercato rispetto a quello supposto dalla Commissione, cosicché si dovrebbe considerare che talune informazioni siano state trascurate o interpretate in modo errato.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 della direttiva 2009/72/CE (1), nonché della direttiva 2004/17/CE (2) e della direttiva 2004/18/CE (3), derivante dall’approvazione del pacchetto di aiuti senza gara d’appalto o procedura equivalente.
In proposito le ricorrenti affermano in particolare che la Commissione, in modo erroneo e contrariamente alla sua prassi decisionale precedente, è partita dal presupposto della non applicabilità delle norme sugli appalti pubblici nel caso di specie. In tal modo essa avrebbe proceduto ad un’erronea valutazione dei fatti, commettendo uno sviamento di potere ed ignorando l’analogia sussistente con numerosi altri progetti. Inoltre, la Commissione abuserebbe del suo potere discrezionale nell’equiparare l’invito a manifestare interesse da parte del governo britannico a una procedura equivalente a un bando di gara.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti più rigorosi concernenti l’obbligo di motivazione nonché del codice di buona condotta amministrativa in conseguenza di un comportamento immotivatamente incoerente della Commissione.
Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti fanno sostanzialmente valere che la Commissione ha ripetutamente violato la propria prassi decisionale senza fornire alcun motivo convincente in proposito.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del codice di buona condotta amministrativa, derivante dall’inosservanza generale dell’obbligo di motivazione.
Le ricorrenti sostengono in questo ambito che la Commissione descrive in modo erroneo la metodica delle misure di aiuto, considerando ad esempio un aiuto agli investimenti come aiuto al funzionamento e confondendo, in generale, i diversi elementi. Inoltre, la Commissione non determinerebbe l’importo complessivo delle misure di aiuto e non valuterebbe in modo sufficiente un possibile cumulo. Secondo le ricorrenti, i motivi indicati per considerare sussistente un interesse comune o il fallimento dei mercati e l’adeguatezza degli aiuti sarebbero in generale insufficienti rispetto ai requisiti relativi alla motivazione.
(1) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).
(2) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).
(3) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
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