5.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/13
Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia ferroviaria europea
(Causa T-392/15)
(2015/C 328/12)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaiki Dinamiki — Proigmena Sistimata Tilepikinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Αtene, Grecia), European Dynamics Belgium SA (Βruxelles, Βelgio) (rappresentanti: I. Ambazis e M. Sfyri, avvocati)
Convenuta: Agenzia ferroviaria europea (ERA)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione dell’Agenzia ferroviaria europea, notificata alle ricorrenti con lettera del 08/05/2015 del direttore dell’unità risorse e assistenza e con cui l’ERA ha classificato al secondo posto l’offerta presentata dalle ricorrenti per uno dei tre lotti distinti e, in particolare, per il lotto n. 1 «Assistenza, sostegno e sviluppo del sistema informativo relativo alle risorse e ai tempi in sede», nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. 2015/S 019-029728, denominata «ERA/2015/01/OP ESPEISD 5» — «Prestazione di servizi esterni per lo sviluppo del sistema informativo dell'Agenzia ferroviaria europea»,
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annullare la decisione dell’Agenzia ferroviaria europea, notificata alle ricorrenti con lettera del 01/07/2015 del direttore dell’unità risorse e assistenza e con cui l’ERA ha classificato al secondo posto l’offerta presentata dalle ricorrenti per uno dei tre lotti distinti e, in particolare, per il lotto n. 2 «Assistenza, sostegno e sviluppo del sistema informativo fuori sede» nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. 2015/S 019- 029728 denominata «Prestazione di servizi esterni per lo sviluppo del sistema informativo dell'Agenzia ferroviaria europea» e
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condannare l’Agenzia ferroviaria europea all’insieme delle spese sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
Secondo le ricorrenti, le decisioni impugnate devono essere annullate, ai sensi dell’articolo 263 TFUE per inosservanza da parte dell’ERA dell’obbligo di motivazione, per insufficiente motivazione della valutazione dell’offerta tecnica delle ricorrenti in relazione all’esistenza di offerte anormalmente basse.
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