21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/55
Impugnazione proposta il 14 luglio 2015 dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2015, nelle cause riunite F-159/12 e F-161/12, CJ/CEPCM
(Causa T-395/15 P)
(2015/C 311/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Altra parte nel procedimento: CJ (Agios Stefanos, Grecia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2015 nelle cause riunite F-159/12 e F-162/12, conformemente al motivo dedotto in appello, e
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica in merito alla portata del diritto al contraddittorio.
—
Senza far riferimento alla giurisprudenza e senza fornire alcuna motivazione specifica, il Tribunale della funzione pubblica ha adottato un’interpretazione estensiva della portata del diritto al contraddittorio, applicabile non soltanto alle censure mosse nei confronti di un individuo, ma anche alle conseguenze derivanti dal comportamento di tale individuo. Inoltre, l’approccio adottato dal Tribunale della funzione pubblica per quanto concerne la portata del diritto al contraddittorio è contraddetto dalle sue stesse statuizioni nella sentenza impugnata.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica nella conclusione cui è giunto a seguito della valutazione se, in assenza dell’asserita irregolarità, il procedimento avrebbe potuto portare a un diverso risultato.
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Dato che il Tribunale della funzione pubblica ha riconosciuto che il rapporto di fiducia tra il convenuto e il ricorrente era irreparabilmente venuto meno, l’assenza dell’asserita irregolarità non avrebbe portato a un diverso risultato.
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