21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/57
Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — Repubblica di Polonia/Commissione
(Causa T-402/15)
(2015/C 311/62)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea dell’11 maggio 2015, notificata con il n. C(2015)3228, relativa al rifiuto di un contributo finanziario da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore del grande progetto «Centro europeo di servizi comuni — sistemi logistici intelligenti», che costituisce parte del programma operativo «Economia innovativa» ricompreso nell’aiuto strutturale nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» in Polonia,
—
condannare la Commissione europea alle spese processuali.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 56, paragrafo 3, e 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché del principio di leale collaborazione, avendo la Commissione ecceduto, in sede di valutazione del progetto, l’ambito dei criteri di scelta stabiliti dal comitato di sorveglianza, benché tali criteri non fossero stati contestati dalla Commissione nella fase in cui sono stati istituiti; inoltre, violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, per manifesto superamento del temine per la valutazione del progetto.
2.
Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione delle condizioni di concessione del cofinanziamento mediante contributi del FESR, avendo la Commissione ritenuto che possano essere cofinanziati esclusivamente investimenti aventi elevatissimo potenziale di diffusione dell’innovazione, nonché sull’erronea valutazione del progetto, avendo essa ritenuto che esso non assicuri la compatibilità con il programma operativo «Economia innovativa» per carenza di innovatività.
3.
Terzo motivo, vertente sull’erronea interpretazione delle condizioni di concessione del cofinanziamento mediante contributi del FESR, avendo la Commissione ritenuto che possano essere cofinanziati esclusivamente investimenti che creano posti di lavoro richiedenti qualifiche elevate, nonché sull’erronea valutazione del progetto, avendo essa ritenuto che esso non crei posti di lavoro richiedenti qualifiche elevate.
4.
Quarto motivo, vertente sull’erronea valutazione del progetto, avendo la Commissione ritenuto che esso non assicuri la realizzazione delle finalità del programma operativo «Economia innovativa» in considerazione della carenza di valore aggiunto e di effetto incentivante.
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