12.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 337/27
Ricorso proposto il 28 luglio 2015 — Cofely Solelec e a./Parlamento
(Causa T-419/15)
(2015/C 337/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Lussemburgo) e Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Marx, avocat).
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare:
—
la decisione n. D(2015)24297, del 29 maggio 2015, della Direzione generale delle Infrastrutture e della Logistica del Parlamento europeo, con cui la procedura di appalto con riferimento INLO-D-UPIL-T-14-AO4 — lotto 75 «elettricità — correnti forti» concernente il progetto di ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo è stata annullata;
—
la decisione n. D(2015)28116, dell’11 giugno 2015, della Direzione generale delle Infrastrutture e della Logistica del Parlamento europeo, con cui la procedura di appalto con riferimento INLO-D-UPIL-T-14-AO4 — lotto 75 «elettricità — correnti forti» concernente il progetto di ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo è stata annullata;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione, in quanto il convenuto si è limitato a giustificare le decisioni di annullamento del 29 maggio 2015 e dell’11 giugno 2015 con il motivo che le altre offerte ricevute, tra cui quelle delle ricorrenti, avrebbero superato sostanzialmente la stima del valore dell’appalto su cui l’autorità aggiudicatrice si era preventivamente fondata, senza precisare tale stima in dette decisioni. Infatti, il convenuto avrebbe indicato tale importo stimato solo in una lettera successiva del 18 giugno 2015.
1.
Secondo motivo, invocato in via subordinata, vertente su un errore manifesto di valutazione. Le ricorrenti fanno valere che la stima del valore dell’appalto del convenuto non corrisponde alla realtà del mercato ed è viziata da una sottovalutazione manifesta.
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