5.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/19
Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — Kolachi Raj Industrial/Commissione
(Causa T-435/15)
(2015/C 328/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (Karachi, Pakistan) (rappresentante: P. Bentley, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/776 (1) nella parte in cui:
—
(i) respinge la domanda della ricorrente volta all’esonero da qualsiasi estensione delle misure antidumping alle importazioni di biciclette spedite dal Pakistan;
—
(ii) estende il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio (2) sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla ricorrente dal Pakistan, e
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(iii) dispone la riscossione del suddetto dazio sulle importazioni di biciclette dal Pakistan e registrate ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 938/2014 (3).
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51). Più in particolare, applicando l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), la convenuta ha commesso errori di procedura e di diritto e ha utilizzato un ragionamento incoerente.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122, pag. 4).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153, pag. 17).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 263, pag. 5).
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