5.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/24
Ricorso proposto il 4 agosto 2015 — Amrita e a./Commissione
(Causa T-439/15)
(2015/C 328/23)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Soc. coop. Amrita arl (Scorrano, Italia), Cesi Marta (Alliste, Italia), Comune Agricola Lunella — Soc. Mutua Coop Agricola (Galatone, Italia), Mustich Loredana Faustina (Lequile, Italia), Rollo Olga (Lecce, Italia), Borrello Claudia (Salve, Italia), Società agricola Merico Maria Rosa di Consiglia, Marta e Vito Lisi (Miggiano, Italia), Marzo Luigi (Specchia, Italia), Azienda Agricola Piccapane di Pellegrino Giuseppe (Castrignano del Capo, Italia), Azienda Agricola Le Lame di Russo Antonello e Russo Gianluigi Ss (Cutrofiano, Italia), Lanzieri Ivana (Ugento, Italia), Stendardo Giovanni (Presicce, Italia), Stasi Anna Maria (Castrignano del Capo, Italia), Azienda Agricola Crie di Miggiano Gianluigi (Muro Leccese, Italia), Castriota Maria Grazia (Galatone, Italia), Gabrieli Tommasi Emanuele (Calimera, Italia), Azienda Agricola di Canioni Fiorella (Melendugno, Italia), Azienda Agricola Spirdo Ss agricola (Ruffano, Italia), Coppola Silvia (Guagnano, Italia), Fondazione le Costantine (Uggiano la Chiesa, Italia), Impresa Agricola Stefania Stamerra (Lecce, Italia), Azienda Agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco (Trepuzzi, Italia), Cooperativa Sociale Terrarossa (Tricase, Italia), Vaglio Irene (Tricase, Italia), Simone Cosimo Antonio (Morciano di Leuca, Italia), Azienda Agrituristica «Gli Ulivi» di Baglivo Cesaria (Tricase, Italia), Preite Osvaldo (Taurisano, Italia), Masseria Alti Pareti Società Agricola arl (Maglie, Italia), Società Agricola Li Matonni Sas di Sammarco Ascanio & C. (Erchie, Italia) (rappresentanti: L. Paccione e V. Stamerra, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione della Commissione europea del 18 maggio 2015 n. 789, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 125/36 del 21 maggio 2015, ad oggetto «Decisione di esecuzione UE 2015/789 della Commissione del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)», ove occorra previa disapplicazione della direttiva del Consiglio dell’8 maggio 2000, n. 29, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 169 del 10 luglio 2000. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e competenze di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nella presente causa è la stessa delle cause T-436/15, Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro/Commissione, e T-437/15, Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e a./Commissione.
A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono sedici motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’illegittimità della direttiva 2000/29 per violazione dell’art. 48 TUE in relazione all’art. 3 TFUE e all’art. 5 TUE, sull’incompetenza e sulla violazione del principio di leale cooperazione.
—
Si afferma a questo riguardo che la direttiva attribuisce all’Unione una competenza esclusiva non riconosciuta dai Trattati.
2.
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della direttiva 2000/29 per incompetenza e per violazione dell’art. 5 TUE in relazione ai principi di leale cooperazione e di sussidiarietà.
—
Si afferma a questo riguardo che la direttiva affida alla Commissione il potere, non riconosciuto dai Trattati, di abrogazione delle misure adottate dallo Stato membro in materia di regolazione dei requisiti fitosanitari dei vegetali.
3.
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione della Commissione 2015/789 a motivo dell’illegittimità della presupposta direttiva 2000/29 come da precedenti punti 1 e 2.
4.
Quarto motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 6 TUE in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale già accordata alle parti ricorrenti dal Giudice amministrativo dello Stato italiano.
5.
Quinto motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 5 TUE in relazione ai principi di leale cooperazione e di sussidiarietà stante la mancanza assoluta di motivazione sul decisivo punto della eventuale insufficienza delle azioni di contrasto al batterio Xylella fastidiosa da parte dello Stato membro.
6.
Sesto motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 5 TUE, in relazione ai principi di proporzionalità e di precauzione.
—
Si afferma a questo riguardo che il contenuto prescrittivo della decisione impugnata appare eccessivo rispetto agli obiettivi dichiarati.
7.
Settimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione della Commissione 2015/789 per violazione della norma ISPM n. 9 in relazione all’art. 5 TUE e al Protocollo (n. 2) TFUE sull’applicazione dei principi di proporzionalità e di precauzione.
8.
Ottavo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 nella parte in cui, in violazione dell’art. 5 TUE e del principio di proporzionalità ivi sancito, indica l’intera provincia di Lecce come «zona infetta» e una fascia di almeno 10 km a Nord di detta provincia come «zona cuscinetto». La misura impugnata viola inoltre le forme essenziali della decisione essendo carente di istruttoria e di motivazione nonché viziata da erronei e ingiusti convincimenti.
9.
Nono motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 5 TUE e per incompetenza, dato che solo lo Stato italiano avrebbe potuto identificare e perimetrare la eventuale zona infetta.
10.
Decimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 5 TUE e per incompetenza nella parte in cui ivi è prescritto il divieto di impianto delle piante ospiti nella «zona infetta»; e per violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, traducendosi la misura impugnata in una compressione non codificata dei diritti reali delle parti ricorrenti sui suoli agricoli in loro possesso.
11.
Undicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione degli artt. 11 e 191 TFUE, per violazione del principio di precauzione e dell’art. 5 TUE in relazione alla direttiva comunitaria n. 2001/42, in quanto la misura di svellimento di piante infette e sane nel raggio di 100 mt., in uno alla prescrizione di trattamenti fitosanitari obbligatori per l’eradicazione dell’insetto vettore, comporta danni all’ambiente e alterazione del profilo paesaggistico del Salento in assenza della Valutazione Ambientale Strategica e dell’esame dei rischi sull’ambiente e sulla salute umana.
12.
Dodicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione degli artt. 11 e 191 TFUE e della direttiva comunitaria n. 43/1992 perché le misure adottate non valutano i rischi che svellimenti, eradicazione e fitofarmaci possono comportare su parti di territorio specialmente protette dal diritto dell’Unione in quanto censite come zone protezione speciale, parchi naturali e siti di interesse comunitario.
13.
Tredicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione della convenzione europea sul paesaggio firmata a Firenze il 20.10.2000 e per violazione degli artt. 191 e 11 TFUE, in relazione alla direttiva comunitaria n. 43/1992.
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Si afferma a questo riguardo che il provvedimento UE impone lo svellimento indiscriminato di alberi di ulivo con obbligo di somministrazione di pesticidi chimici tassativamente vietati in agricoltura biologica, comportando di fatto l’estinzione delle aziende ricorrenti che da anni praticano l’olivicoltura biologica.
14.
Quattordicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 28.01.2002, n. 178, nonché degli artt. 11 e 191 TFUE anche in relazione alla direttiva CE 2009/128, e per violazione del principio di proporzionalità e delle forme sostanziali.
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Si afferma a questo riguardo che la decisione dell' UE obbliga le parti ricorrenti a somministrare sostanze chimiche non autorizzate in agricoltura biologica e a divellere le piante anche solo sospette di infezione. Tali misure sarebbero contrarie alle indicazioni dei pareri scientifici dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, oltre che basate sul convincimento dell’esistenza di un nesso causale tra disseccamento rapido dell’olivo e batterio Xylella ad oggi non provato.
15.
Quindicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 nella misura in cui la Commissione europea, anziché adottare misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute, avrebbe svolto un approccio puramente ipotetico del rischio che la Corte di giustizia tassativamente esclude.
16.
Sedicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 5 TUE, per violazione delle forme sostanziali e per violazione del principio di proporzionalità.
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Si afferma a questo riguardo che l’uso di pesticidi e la misura dell’eradicazione, giudicate dall’EFSA inefficaci ed impraticabili, sono non necessarie allo scopo che la normativa UE si pone con la direttiva 2000/29/CE, violando il principio di proporzionalità.
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