5.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/27
Ricorso proposto il 6 agosto 2015 — EEB/Commissione
(Causa T-448/15)
(2015/C 328/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio europeo per l’ambiente (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare che la Commissione ha violato il regolamento (CE) n. 1367/2006 e la Convenzione di Aarhus, e segnatamente:
a.
gli articoli 1, paragrafo 1, lettera a), 3 e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1), avendo omesso di interpretare tali prescrizioni conformemente all’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 della Convenzione di Aahrus e/o avendo omesso di applicare direttamente l’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 della Convenzione di Aarhus alle informazioni ambientali, dato che gli articoli 3 e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono incompatibili con l’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 della Convenzione di Aarhus ed illegittimamente estendono i motivi di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) alle informazioni ambientali;
b.
l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, avendo omesso di interpretare ed applicare i motivi di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in modo restrittivo e/o avendo omesso di considerare l’interesse pubblico alla divulgazione di informazioni ambientali e/o di considerare che le informazioni di cui trattasi riguardano emissioni nell’ambiente;
—
dichiarare che la Commissione ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001, e segnatamente:
a.
l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, non avendo fornito una motivazione dettagliata per il diniego dell’accesso ai documenti di cui trattasi;
b.
l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, avendo applicato il primo paragrafo di tale disposizione a documenti connessi a un determinato processo decisionale;
c.
l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, avendo omesso di valutare in modo adeguato se sussistesse un prevalente interesse pubblico alla divulgazione;
d.
gli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafi 1 e 3, e 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, non avendo compiuto alcuno sforzo per conferire informalmente al fine di trovare una soluzione equa e non avendo adottato una decisione entro i termini prescritti;
—
condannare l’UE, in persona della Commissione, a risarcire ogni danno patito dall’EEB in conseguenza del fatto che l’EEB non ha potuto accedere tempestivamente ai documenti richiesti, che non sono stati divulgati dalla Commissione entro i termini prescritti dagli articoli 7, paragrafi 1 e 3, e 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, inclusi gli interessi, a concorrenza di un importo da determinarsi da parte del Tribunale, ma non inferiore a EUR 1;
—
annullare la controversa decisione della Commissione del 1o giugno 2015, e
—
condannare la Commissione alle spese, incluse quelle sostenute dalle parti intervenienti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i motivi e argomenti di seguito esposti, riguardanti la violazione, da parte della Commissione, dei regolamenti (CE) n. 1367/2006 e 1049/2001 nonché della Convenzione di Aahrus (3).
1.
Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettera a), 3 e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e/o degli articoli 4, paragrafi 1, 3 e 4, della Convenzione di Aarhus.
—
L’informazione richiesta è qualificabile come informazione ambientale ai sensi della Convenzione di Aarhus e degli articoli 2, lettera d), punto iii), 3 e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006;
—
gli articoli 3 e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono incompatibili con l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della Convenzione di Aarhus ed estendono illegittimamente i motivi di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle informazioni ambientali;
—
la Commissione ha violato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 per quanto concerne l’interpretazione restrittiva delle eccezioni al principio generale della divulgazione, relativo all’obbligo di bilanciamento degli interessi e relativo alla «regola delle emissioni».
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
—
Il motivo di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non si applica ai documenti richiesti;
—
la divulgazione dei documenti richiesti non pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale della Commissione;
—
violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto la Commissione non ha correttamente bilanciato gli interessi protetti dalla non divulgazione rispetto al pubblico interesse alla divulgazione dei documenti di cui trattasi.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
4.
Quarto motivo, riguardante l’azione per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 340 TFUE, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(3) Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 2005/370/CE, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1).
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