28.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 320/45
Ricorso proposto il 5 agosto 2015 — AlzChem/Commissione
(Causa T-451/15)
(2015/C 320/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: AlzChem AG (Trostberg, Germania) (rappresentante: A. Borsos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
—
annullare la decisione Ares (2015) 2176662 della Commissione europea del 26 maggio 2015, adottata ai sensi dell’articolo 4 delle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in risposta alla domanda n. GESTDEM 2015/1640; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione per quanto attiene all’applicazione di una presunzione generale in risposta all’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine dell’Unione europea. La ricorrente adduce i seguenti errori:
—
l’errore di diritto della Commissione relativo all’applicazione delle eccezioni generali;
—
l’errore di diritto della Commissione relativo alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine;
—
l’errore di diritto e l’errore manifesto di valutazione da parte della Commissione relativo alla valutazione del preminente interesse pubblico a garantire un efficace controllo giurisdizionale (Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea); e
—
l’errore di diritto della Commissione relativo l’applicazione del diritto fondamentale dell’accesso ai documenti (Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
2.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione relativo all’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali.
3.
Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione relativo al negato accesso ai documenti in una versione non riservata o nei locali della Commissione.
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