5.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/34
Ricorso proposto il 17 agosto 2015 — GGP Italy/Commissione
(Causa T-474/15)
(2015/C 328/31)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) (Castelfranco Veneto, Italia) (rappresentanti: A. Villani, L. D'Amario e M. Caccialanza, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione, emessa in data 10 giugno 2015 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 giugno 2015;
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Adottare ogni ulteriore misura ritenuta opportuna;
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Porre le spese del presente procedimento a carico della Commissione.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è volto ad ottenere l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione del 10 giugno 2015 (GUUE, 12 giugno 2015 L 147 pag. 22), con cui la Commissione ha ritenuto giustificata una misura restrittiva adottata dalla Lettonia, ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante una macchina tagliaerba prodotta dalla ricorrente.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20 della direttiva 2006/42/CE, il quale prevede che ogni provvedimento restrittivo adottato ai sensi della medesima direttiva debba essere «motivato dettagliatamente» e «notificato senza indugio all’interessato con l’indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati».
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Al riguardo, la ricorrente lamenta che, poiché la misura restrittiva adottata nei suoi confronti dalle autorità lettoni non le è mai stata notificata, la decisione impugnata ha ritenuto giustificata una misura gravemente lesiva del suo diritto di difesa, emessa all’esito di un procedimento che non si è svolto in maniera rituale e che è stato viziato da gravi irregolarità di carattere anche formale.
2.
Secondo motivo, avente ad oggetto la violazione delle norme della direttiva 2006/42/CE che regolamentano gli obblighi di osservanza dei requisiti essenziali di sicurezza (articolo 5, paragrafo 1), la libera circolazione delle macchine (articolo 6, paragrafo 1), la presunzione di conformità delle norme armonizzate (articolo 7) nonché la procedura di salvaguardia che può essere adottata da ciascuno Stato membro (articolo 11)].
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Al riguardo, afferma la ricorrente che la Commissione ha erroneamente ritenuto giustificata la misura restrittiva adottata dalla Lettonia. Le autorità lettoni hanno infatti contestato la pretesa non conformità della macchina tagliaerba Stiga Collector 35 EL C350 297352654/S13 ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute di cui all’Allegato I alla direttiva 2006/42/CE in ragione del fatto che tale macchina non risultava conforme alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010. Tuttavia, all’epoca in cui la macchina in questione è stata prodotta e messa in commercio dalla ricorrente, lo standard più evoluto EN 60335-2-77:2010 non aveva ancora assunto carattere cogente quale unica norma idonea a conferire presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute, in quanto durante il periodo di transizione stabilito dalla norma stessa risultava ancora applicabile altresì il precedente standard EN 60335-2-77:2006 (al quale la macchina in questione era conforme).
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