19.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 346/33
Ricorso proposto il 21 agosto 2015 — Romania/Commissione
(Causa T-478/15)
(2015/C 346/39)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: R. Radu, A. Buzoianu, E. Gane, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione, adottata con la lettera n. BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 dell’11 giugno 2015, mediante la quale intima alla Romania di mettere a disposizione la somma di EUR 1 079 513,03 lordi, a titolo di risorse proprie;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza della Commissione europea ad adottare la decisione impugnata.
—
La normativa dell’Unione europea non contiene alcuna disposizione che conferisca alla Commissione la competenza ad imporre ad uno Stato membro l’obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita di risorse proprie dell’Unione europea, verificatasi in seguito allo sgravio delle obbligazioni doganali deciso da un altro Stato membro, che era responsabile della valutazione, della riscossione e del versamento dei dazi doganali nel bilancio dell’UE, a titolo di risorse proprie tradizionali.
2.
Secondo motivo, vertente sulla motivazione insufficiente ed inadeguata della decisione impugnata
—
La decisione impugnata non è motivata in modo sufficiente ed adeguato, come richiesto dall’articolo 296 TFUE, in quanto, da un lato, la decisione impugnata non contiene il fondamento normativo in base al quale è stata adottata, e tale fondamento non può essere dedotto dagli altri elementi della lettera e, dall’altro, la Commissione non ha esposto, all’interno della decisione impugnata, il ragionamento giuridico che ha portato ad imporre alla Romania l’obbligo di pagamento.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errato esercizio della competenza della Commissione
—
Laddove il Tribunale decida che l’istituzione dell’Unione europea ha agito nei limiti delle competenze attribuitele dai Trattati, la Romania ritiene che tale istituzione abbia esercitato la propria competenza in maniera errata, in violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa dello Stato rumeno.
—
La Commissione ha violato il proprio dovere di diligenza e di buona amministrazione in quanto non ha esaminato attentamente tutte le informazioni rilevanti di cui disponeva o non ha richiesto altre informazioni necessarie prima di adottare la decisione impugnata. La Commissione non ha dimostrato un nesso diretto di causalità tra i fatti addebitati alla Romania e la perdita di risorse proprie dell’Unione europea. La Commissione non ha parimenti giustificato la somma richiesta alla Romania con riferimento all’ammontare dei dazi doganali corrispondente al valore delle operazioni di transito in questione, basandosi sul valore sgravato dalla Repubblica federale di Germania.
—
L’attività della Commissione è stata priva di prevedibilità e non ha consentito alla Romania di esercitare i propri diritti della difesa.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei requisiti della certezza del diritto e del legittimo affidamento
—
Le norme giuridiche sulla base delle quali la Commissione ha imposto l’obbligo di pagamento non sono state da quest’ultima individuate e precisate, né la loro applicazione è risultata prevedibile per la Romania. Lo Stato rumeno non poteva prevedere né conoscere, prima di ricevere la lettera della Commissione, l’obbligo di mettere a disposizione del bilancio dell’Unione la somma di denaro richiesta. Del pari, la Romania ritiene che, con l’adozione della decisione impugnata e l’imposizione di un obbligo di pagamento a carico della Romania, cinque anni dopo il verificarsi degli avvenimenti ed a dispetto delle conclusioni formulate dalla Commissione nel dialogo condotto in questo lasso di tempo con le autorità rumene, l’istituzione dell’Unione europea ha violato il legittimo affidamento dello Stato rumeno riguardo all’assenza di un obbligo di quest’ultimo rispetto al pagamento dei dazi doganali relativi alle operazioni di transito in questione.
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