19.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 346/35
Ricorso proposto il 31 agosto 2015 — Paesi Bassi/Commissione
(Causa T-501/15)
(2015/C 346/40)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e H. Stergiou, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione,
—
nella parte in cui mira alla rettifica finanziaria pari a EUR 336 064,53 (2009), EUR 403 863,66 (2010) e EUR 230 786,49 (2011), in relazione al sistema sanzionatorio ritenuto poco rigoroso dalla Commissione;
—
nella parte in cui riguarda la rettifica finanziaria imposta per il controllo parziale di 3 criteri di gestione obbligatori (CGO) nel 2009 (EUR 1 597 182, EUR 15,53 e EUR 358,20), di 4 CGO nel 2010 (EUR 1 630 540,68 ed EUR 6 520,50) nonché di 4 CGO nel 2011 (EUR 1 631 326,51), nei limiti in cui la Commissione ritiene erroneamente che i Paesi Bassi abbiano violato il CGO 8;
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 4076]; (GU L 182, pag. 39).
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 (1) e dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1122/2009 (2), in quanto la Commissione ha concluso, in contrasto con tali disposizioni, che il sistema sanzionatorio olandese è poco rigoroso.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) no 73/2009, in quanto la Commissione ha concluso, in contrasto con tali disposizioni e in contrasto con il principio di certezza del diritto, che i Paesi Bassi hanno esercitato un controllo parziale per il criterio di gestione 8 («CGO») stabilito all’allegato II del medesimo regolamento. Il ricorrente sostiene che la Commissione ritiene erroneamente che il sistema sanzionatorio olandese non soddisfi tutti i requisiti del regolamento (CE) no 21/2004 (3) e degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 73/2009.
(1) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).
(2) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65).
(3) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU 2004 L 5, pag. 8).
Full & Egal Universal Law Academy