26.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 354/50
Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Francia/Commissione
(Causa T-518/15)
(2015/C 354/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. De Bergues, D. Colas, R. Coesme e A. Daly, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente la decisione della Commissione C(2015) 4076 final, del 22 giugno 2015, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui essa esclude dal finanziamento dell’Unione le spese effettuate dalla Repubblica francese nell’ambito dell’aiuto Indennità compensative intese ad ovviare agli svantaggi naturali (Indemnités compensatoires des handicaps naturels) e del premio agroambientale per i pascoli (herbagère agro-environnementale) relativi al punto 2 del programma di sviluppo rurale sessennale (dèveloppement rural hexagonal) a titolo degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 per l’importo degli aiuti versati per le domande formulate in occasione delle campagne 2011, 2012 e 2013;
—
in subordine, annullare parzialmente tale decisione nella parte in cui include nella base della rettifica forfettaria le spese relative agli ovini-caprini che non sono stati oggetto di una richiesta di aiuto relativo al bestiame;
—
in estremo subordine, annullare parzialmente siffatta decisione nella parte in cui applica una rettifica forfettaria maggiorata del 10 % a causa del fatto che l’inadempienza addebitata alle autorità francesi per quanto riguarda il calcolo degli animali era ricorrente;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 (1) nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 885/2006 (2), poiché la Commissione aveva ritenuto che la ricorrente fosse venuta meno ai suoi obblighi in materia di controllo di densità animale in occasione dei controlli in loco e poiché gli animali non erano «sottoposti al controllo di plausibilità» durante i controlli in loco.
2.
Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe illegittimamente incluso nella base della rettifica forfettaria le spese relative agli ovini-caprini che non sono stati oggetto di una richiesta di aiuto relativo al bestiame.
3.
Terzo motivo, dedotto in estremo subordine, vertente sul mancato rispetto delle norme stabilite dall’allegato 2 del documento VI/5330/97 (3) e dalla comunicazione AGRI/60637/2006 (4), poiché la Commissione aveva applicato una rettifica forfettaria maggiorata del 10 % a causa del fatto che l’inadempienza addebitata alle autorità francesi in materia di calcolo degli animali era ricorrente.
(1) Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25, pag. 8).
(2) Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del Feasr (GU L 171, pag. 90).
(3) Documento della Commissione n. VI/5330/97, del 23 dicembre 1997, relativo alle linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia.
(4) La comunicazione della Commissione n. AGRI/60637/2006 final sul trattamento da parte della Commissione, nell’ambito della liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEOGA, dei casi di reiterazione di insufficienze dei sistemi di controllo.
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