26.10.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 354/52
Ricorso proposto il 10 settembre 2015 — CCPL e a./Commissione
(Causa T-522/15)
(2015/C 354/63)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio Emilia, Italia), Coopbox group SpA (Reggio Emilia, Italia), Poliemme Srl (Reggio Emilia, Italia), Coopbox Hispania, SL (Lorca, Spagna), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovacchia) (rappresentanti: S. Bariatti, avvocato, E. Cucchiara, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare l’ammenda inflitta alle ricorrenti; o
—
in subordine, ridurne l’importo; e, in ogni caso
—
condannare la convenuta al pagamento delle spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea del 24 giugno 2015, n. C(2015) 4336 final, nel caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio, avente a oggetto la violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione in punto all’esistenza di effetti derivanti dall’infrazione.
—
Si fa valere a questo riguardo che le condotte contestate sono praticamente rimaste inattuate, come risulta dai documenti istruttori e come riconosciuto anche dalla Commissione nella decisione impugnata. Tale circostanza avrebbe dovuto essere tenuta in debita considerazione nella valutazione generale della gravità delle infrazioni e, quindi, della quantificazione delle ammende comminabili. La decisione impugnata, invece, ignora tale aspetto, senza offrire alcuna motivazione al riguardo.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella fissazione dell’importo base della sanzione.
—
Si afferma a questo riguardo che ai fini del calcolo dell’importo base dell’ammenda la decisione impugnata ha preso in considerazione il valore delle vendite realizzate nell’ultimo anno di partecipazione all’infrazione, sebbene tale valore non fosse affatto rappresentativo della reale forza di mercato delle ricorrenti e delle altre parti del procedimento.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 23, paragrafo, 2 del Reg. (CE) n. 1/2003.
—
Si afferma a questo riguardo che il valore preso in considerazione dalla Commissione ai fini del calcolo del limite del 10 % previsto dall’art. 23, paragrafo, 2 del Reg. (CE) n. 1/2003 è palesemente errato, in quanto tale dato:
—
include l’intero fatturato del Gruppo CCPL, ancorché la Commissione non abbia affatto provato la c.d. parental liability della società madre del Gruppo;
—
include il fatturato generato da entità che non facevano più parte del Gruppo CCPL al momento della decisione;
—
non tiene in alcuna considerazione alcune circostanze specifiche della composizione del fatturato attribuito al Gruppo CCPL.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella fissazione dell’entità della sanzione.
—
Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata non avrebbe minimamente preso in considerazione la situazione di grave crisi in cui versa il settore degli imballaggi e che l’ammenda imposta alle ricorrenti sarebbe palesemente e ingiustificatamente sproporzionata rispetto a quella delle altre parti.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, per aver tenuto conto solo in parte degli elementi relativi alla mancanza di capacità contributiva forniti dal gruppo CCPL.
—
La decisione impugnata, pur riconoscendo la situazione di gravissima crisi in cui versano le ricorrenti, non ne avrebbe tenuto sufficientemente conto nella graduazione della sanzione.
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